Prova linguistica pilotata per il calciatore: dolo e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 27 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il danno da interruzione del nesso sinallagmatico la retribuzione corrisposta dall’ente pubblico a dipendenti che abbiano distratto le proprie energie lavorative dai compiti istituzionali per realizzare un disegno illecito, con conseguente disutilità della spesa. La condotta penalmente rilevante costituisce presupposto del danno da disservizio, da provare in modo concreto e rigoroso, e del danno all’immagine dell’ente. La sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., non preclude al giudice contabile l’autonomo accertamento dei fatti e la condanna per danno all’immagine, operando la fictio iuris dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. quale presupposto di proponibilità dell’azione. Nei processi contabili la prova atipica, comprese le intercettazioni, è pienamente utilizzabile, senza le limitazioni proprie del processo penale.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio quattro figure apicali di una università pubblica per stranieri, chiedendo la condanna al risarcimento di oltre duecentosettanta mila euro per responsabilità amministrativa dolosa. Il pregiudizio derivava dall’organizzazione e dallo svolgimento di una procedura di certificazione della conoscenza della lingua italiana, propedeutica al conseguimento della cittadinanza, sostenuta da un calciatore professionista di fama internazionale.
L’addebito riguardava la Rettrice, il Direttore generale, una docente direttrice del centro di certificazione e un coordinatore dello stesso centro. Le contestazioni muovevano da tre voci di danno: disservizio, interruzione del nesso sinallagmatico e danno all’immagine, quest’ultimo riferito al solo coordinatore, già definito in sede penale con patteggiamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni pregiudiziali. Quanto alla pretesa pregiudizialità penale, ha ribadito che le normative vigenti improntano i rapporti tra i due processi al principio di autonomia e separatezza, non essendo il giudizio penale antecedente logico-giuridico del giudizio contabile ai sensi dell’art. 106 c.g.c.
Sul piano probatorio, la Corte ha affermato la piena utilizzabilità nel processo contabile delle prove atipiche, comprese le intercettazioni telefoniche e ambientali, non operando nel rito contabile le limitazioni dell’art. 268, comma 7, c.p.p. Tali elementi valgono come presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. e concorrono, con gli artt. 115 e 116 c.p.c., alla formazione del libero convincimento del giudice.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto provata la lesione del sinallagma contrattuale per tutti i convenuti. Dalle conversazioni intercettate emerge la finalità di consentire, senza alcuna effettiva verifica, il superamento dell’esame, con l’uso di un testo predeterminato da recitare e di un certificato predisposto anzitempo. La Corte ha collocato la condotta nello svolgimento dell’attività istituzionale, confermandone la riconducibilità al rapporto di servizio.
Sul danno all’immagine, il Collegio ha disatteso l’eccezione di improcedibilità fondata sull’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. come riformato dal d.lgs. n. 150/2022. La norma non introduce alcun divieto di utilizzazione probatoria nel giudizio per responsabilità contabile, restando autonomo l’accertamento del giudice erariale. Il danno, valutato equitativamente ex art. 1226 c.c., è stato liquidato nella misura del 15% di un milione di euro.
La Corte ha invece rigettato la domanda di danno da disservizio per i tre convenuti, per mancanza di prova di costi aggiuntivi. Ha invece accolto la pretesa relativa all’aggravio di spesa per la sostituzione del Direttore generale, nei limiti della differenza tra l’indennità corrisposta ai sostituti e quanto trattenuto al titolare sospeso. Il potere riduttivo è stato escluso per la connotazione dolosa delle condotte.
Nota della Redazione
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