Compartecipazione alla retta RSD: il Comune anticipa la quota sanitaria non versata (TAR Lombardia n. 1214 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia della presa in carico personalizzata della persona con disabilità grave, dal momento della domanda dell’interessato diretta a ottenere l’intervento economico, il Comune deve considerare l’ammontare della quota di spettanza del servizio sanitario regionale, assumendone a proprio carico in via provvisoria gli importi, salva azione di rivalsa verso la Regione, e ricalcolare sulla quota residua, al netto di ulteriori contribuzioni, la somma eventualmente addebitabile all’interessato in base all’ISEE. L’obbligo del Comune non dipende da una obbligazione solidale passiva con la Regione, ma dagli artt. 6 e 14 l. 328/2000 e dall’art. 13, comma 1, lett. c, l.r. 3/2008. La differenza tra la quota sanitaria dovuta e quella concretamente erogata non può essere scaricata sull’utente, che mantiene l’onere solo nei limiti della propria capacità economica. Ove il servizio sia fruito per una frazione di anno, l’ISEE va ridotto in proporzione al periodo di effettiva fruizione.
Il Fatto
La ricorrente, persona con disabilità grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992 e amministrata dal padre, è inserita dal 25.7.2022 in una Residenza Sociosanitaria per Disabili. Pochi giorni dopo l’inserimento ha chiesto al Comune un contributo di compartecipazione alla retta, reiterando la domanda e inviando infine una diffida.
Il Comune, accertato che il 70% del costo giornaliero deve gravare sul servizio sanitario, ha rilevato che il contributo erogato dalla Regione è inferiore a tale soglia. Con il provvedimento del 23.4.2024 ha quindi quantificato la propria compartecipazione, rifiutandosi di anticipare la differenza di spettanza regionale e invitando la ricorrente ad agire direttamente verso l’ente inottemperante. La ricorrente ha impugnato il budget del progetto individuale, contestando anche il calcolo dell’ISEE per il 2022, anno in cui il servizio è stato fruito solo per 158 giorni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale afferma in via preliminare la giurisdizione amministrativa. La controversia non riguarda la mancata esecuzione del progetto, bensì la sua stessa predisposizione e il suo contenuto, sicché opera il criterio fissato dalle Sezioni Unite n. 20164 del 2020, che ha esteso al progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000 il principio elaborato per il piano educativo individualizzato. Nel merito, l’atto impugnato, determinando unilateralmente la misura della compartecipazione, ha natura provvedimentale e incide sfavorevolmente sulla sfera giuridica dell’interessata.
Il primo motivo è fondato. Secondo giurisprudenza consolidata, dalla domanda dell’interessato il Comune deve assumere a proprio carico, in via provvisoria, la quota di spettanza del servizio sanitario regionale, salva rivalsa verso la Regione, e ricalcolare sulla quota residua l’importo addebitabile all’utente in base all’ISEE. Contrasta con questo principio la pretesa che la ricorrente si rivolga direttamente alla Regione per la parte di quota sanitaria concretamente non coperta: legittimamente ella può pretendere la copertura provvisoria dal Comune, spettando a quest’ultimo il recupero. Richiamati Cons. Stato n. 4481 del 2021, n. 5684 del 2019, n. 1623 del 2018 e n. 316 del 2021, oltre al precedente della Sezione n. 337 del 2025.
Il Collegio respinge l’eccezione del Comune sulla pretesa esistenza di una obbligazione solidale: l’obbligo discende dall’art. 6 l. 328/2000, che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative sugli interventi sociali e, per il ricovero stabile, l’onere dell’integrazione economica, nonché dall’art. 13, comma 1, lett. c, l.r. 3/2008. Le difese di ATS, secondo cui il servizio sanitario avrebbe già remunerato le prestazioni, sono irrilevanti nel rapporto tra Comune e ricorrente e potranno semmai valere nell’azione di rivalsa o nei confronti della RSD, estranea al giudizio.
È fondato anche il secondo motivo. L’ISEE esprime la capacità economica riferita a un intero anno: se rileva solo una frazione, l’indicatore va ridotto in proporzione. L’art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, invocato dal Comune, riguarda l’ISEE corrente per variazioni superiori al 25% e non è pertinente. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato nei sensi precisati, con condanna solidale del Comune e di ATS alle spese di lite.
Nota della Redazione
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