Imposta di soggiorno non riversata: giurisdizione contabile e responsabilità del gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 91 del 14.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore della struttura ricettiva che riscuote l’imposta di soggiorno è responsabile di imposta, ma non è soggetto passivo del tributo: riceve dal cliente denaro a destinazione pubblica che deve riversare al Comune. La somma riscossa costituisce pecunia pubblica e il gestore ne è depositario, con la conseguente qualifica di agente contabile ai sensi dell’art. 44 del T.U. della Corte dei conti. Ne deriva la giurisdizione contabile del giudice contabile per il danno da mancato riversamento, radicata nell’esistenza di un rapporto di servizio tra gestore e amministrazione comunale. A tale esito non osta la qualifica di responsabile di imposta attribuita dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, né la sua estensione retroattiva ad opera dell’art. 5-quinquies, comma 1, d.l. n. 146/2021, che non comporta il venir meno della figura dell’agente contabile.

Il Fatto

Il Servizio Tributi di un Comune segnalava alla Procura regionale della Corte dei conti il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno riscossa nei mesi da maggio a settembre 2021 a carico degli ospiti di una struttura ricettiva, per un importo complessivo di euro 30.601,50. Il Comune, emesso avviso di accertamento esecutivo, ne aveva curato la notificazione; la società gestrice provvedeva a un parziale versamento di euro 20.000, con residuo danno di euro 10.601,50.

Esperita l’informativa ai sensi dell’art. 67 del Codice di giustizia contabile senza deduzioni né richiesta di audizione, il Procuratore regionale citava in giudizio la società e il suo rappresentante, chiedendone la condanna in solido al risarcimento in favore del Comune.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto, perché rilevabile d’ufficio, la questione di giurisdizione. La Procura aveva richiamato l’orientamento consolidato del giudice della giurisdizione e del giudice contabile secondo cui, nei regolamenti comunali che esternalizzano la riscossione dell’imposta di soggiorno con obbligo di riversamento in capo al gestore, si instaura un autentico rapporto di servizio connotato da compiti contabili.

La Corte condivide tale approdo. Il tessuto normativo di riferimento è l’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, più volte modificato e oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’art. 5-quinquies, comma 1, d.l. n. 146/2021, che ha definito il gestore della struttura responsabile di imposta. Secondo un orientamento minoritario, sostenuto da qualche isolato intervento della Corte di cassazione, tale innesto avrebbe spostato le controversie verso la giurisdizione tributaria.

La Sezione non condivide questa lettura. Il responsabile di imposta, come definito dall’art. 64, terzo comma, d.p.r. n. 600/1973, si aggiunge in funzione di garanzia al debitore, senza essere soggetto passivo del tributo, che resta il cliente della struttura. Tra i due corre una coobbligazione secondaria o dipendente, che esiste solo se e nella misura in cui esista quella dell’obbligato principale.

Pertanto l’albergatore non adempie a un proprio obbligo tributario: riceve dal soggetto passivo somme che deve riversare al Comune. La figura è analoga a quella delle società concessionarie di pubblici servizi, degli istituti bancari che svolgono il servizio di tesoreria e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 446/1997. Anche il notaio è responsabile di imposta e sottoposto alla giurisdizione contabile, ma la condotta dell’albergatore è sanzionata dal legislatore dell’emergenza sul piano della sola responsabilità amministrativa, non più su quello penale.

In ogni caso, il gestore è depositario di denaro pubblico e ciò lo qualifica agente contabile ai sensi dell’art. 44 del T.U. della Corte dei conti, atteso che l’incarico di conservare pubblico denaro attribuito ex lege non lascia dubbi sulla qualificazione. Nel merito, la domanda è accolta: a fronte della contestazione sull’incasso e sul mancato riversamento di pecunia pubblica, i convenuti non hanno opposto alcuna difesa, con la conseguenza che su di essi grava l’intero importo con il vincolo della solidarietà. Alla somma si aggiungono interessi legali e rivalutazione monetaria; le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 142,51, anch’esse in solido.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *