Nessuna responsabilità erariale per sospensione pagamenti a tutela del controcredito comunale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 186 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei pagamenti dei corrispettivi dovuti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non integra abuso dei poteri di autotutela contrattuale quando il gestore versi in una pluralità di inadempimenti contrattuali non di scarsa importanza, tali da legittimare l’eccezione di inadimplenti non est adimplendum ai sensi dell’art. 1460 cod. civ.. In tale quadro non è ravvisabile né il dolo né la colpa grave in capo agli amministratori e al responsabile tecnico dell’ente, in quanto la condotta risulta finalizzata a tutelare le ragioni del Comune e a contestare gli inadempimenti del gestore. Il nesso causale con gli interessi moratori riconosciuti in via transattiva è escluso, poiché il pagamento deriva da una autonoma e imprevedibile scelta degli amministratori subentrati, non sorretta da istruttoria né da ragioni di interesse pubblico documentate.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio l’assessore al bilancio e il responsabile dell’ufficio tecnico di un Comune, chiedendone la condanna al risarcimento del danno quantificato in 100.000,00 euro. La pretesa erariale si fondava sul ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti al gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Secondo l’accusa, gli amministratori avrebbero contestato al gestore inadempimenti in realtà infondati e strumentali, aggravando la posizione dell’ente con gli interessi moratori poi riconosciuti in sede transattiva.

La Sezione giurisdizionale per la regione Umbria ha respinto la domanda per insussistenza del dolo, della colpa grave e del nesso causale. Avverso tale pronuncia la Procura regionale ha proposto appello, deducendo il travisamento dei dati obiettivi e la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi. Richiamando l’art. 190, comma 2, cod. giust. cont., il Collegio ha chiarito che la specificità dei motivi non va intesa in senso formalistico: è sufficiente che l’impugnazione consenta di individuare il quantum appellatum e le ragioni di dissenso rispetto al percorso logico-giuridico del primo giudice. Nel caso concreto l’atto di gravame individuava in modo puntuale sia il devolutum sia i risultati attesi.

Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato infondato. Dalla documentazione emergeva che il Comune aveva contestato al gestore una pluralità di inadempimenti contrattuali, tra cui la mancata attivazione della tariffa puntuale a tre anni dalla stipula del contratto di servizio, obbligo previsto dagli artt. 35 e 57 del disciplinare tecnico. Tale inadempimento risultava confermato anche dall’autorità di settore regionale, che aveva irrogato una sanzione al gestore.

La Corte ha quindi ritenuto che il Comune potesse legittimamente astenersi dal pagamento in forza del principio inadimplenti non est adimplendum, non risultando gli inadempimenti del gestore di scarsa importanza e rientrando pertanto nell’ambito applicativo dell’art. 1460 cod. civ.. La sospensione dei pagamenti è stata qualificata come legittima misura di reazione agli altrui inadempimenti, e non come abuso contrattuale, anche in considerazione del controcredito vantato dall’ente.

Il secondo motivo, relativo al nesso causale, è stato parimenti respinto. La Corte ha osservato che la transazione del 2021, con cui sono stati riconosciuti gli interessi moratori, costituisce una decisione autonoma e imprevedibile degli amministratori subentrati dopo le elezioni del 2019. Le deliberazioni di approvazione delle transazioni non evidenziavano le ragioni di interesse pubblico né documentavano un’istruttoria prodromica. In assenza di tale chiarezza, e a fronte della sostanziale abdicazione alle pretese del Comune, gli atti transattivi si pongono come derogatori rispetto agli accadimenti precedenti.

L’appello è stato dunque respinto e la sentenza di primo grado confermata, con liquidazione delle spese processuali in favore degli appellati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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