Reversibilità da gestione Inps difetta giurisdizione Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 409 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti difetta di giurisdizione sulle controversie relative a trattamenti pensionistici amministrati dall’Inps nell’ambito di gestioni previdenziali diverse da quelle a carico, totale o parziale, dello Stato o degli enti pubblici indicati dalla legge. La giurisdizione contabile in materia pensionistica, fissata dagli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934 e ribadita dall’art. 18, comma 1, c.g.c., presuppone che il trattamento sia posto a carico dello Stato. Ove la pretesa afferisca a una gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori del settore privato, la cognizione spetta al giudice ordinario, anche quando oggetto del giudizio sia una pensione di reversibilità.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire la pensione di reversibilità quale orfano inabile maggiorenne del padre, con decorrenza dalla data della morte di quest’ultimo. L’Inps aveva respinto la domanda con provvedimento del 7.6.2017. A fondamento dell’istanza il ricorrente ha allegato il requisito sanitario della assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, oltre alla condizione della vivenza a carico.

L’Inps, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso per assenza delle tre condizioni richieste: inabilità al proficuo lavoro, convivenza a carico del pensionato e nullatenenza. Nel corso del giudizio è emerso che il dante causa era stato dipendente di un ente privato, circostanza che ha fatto sorgere una questione pregiudiziale di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha rilevato che la questione di giurisdizione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti. Con l’ordinanza n. 48 del 22.3.2024, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., sono stati assegnati alle parti i termini per memorie, al fine di evitare una decisione a sorpresa.

Dalla documentazione in atti è emerso che il trattamento pensionistico richiesto rientra nella gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori del settore privato. Il dante causa, dipendente di una cooperativa di lavoro, non risulta iscritto né essere stato iscritto a una gestione assicurativa pubblica, a carico, in tutto o in parte, dello Stato.

La Corte ha richiamato la disciplina della giurisdizione contabile in materia pensionistica, contenuta negli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ribadita dall’art. 18, comma 1, c.g.c., che attribuisce alla Corte dei conti i giudizi sulle pensioni a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge.

Ne consegue che ogni controversia relativa al rapporto pensionistico instaurato e amministrato dall’Inps, quale gestione previdenziale diversa da quella competente a erogare una pensione a carico dello Stato, appartiene alla giurisdizione ordinaria. Il giudice ha richiamato sul punto Corte conti Sez. App. Sicilia n. 28 del 17.7.2020 e Corte conti Sez. III Centr. App. n. 98/2015, orientamento dal quale non ha ravvisato motivo di dissentire.

La Corte ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, presso il quale il ricorrente potrà riassumere il giudizio secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 17, comma 2, c.g.c. Trattandosi di pronuncia in rito, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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