Imposta di soggiorno e giurisdizione contabile sul gestore della struttura ricettiva (Corte dei Conti Sez. II App. n. 184 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore della struttura ricettiva che, in base ai regolamenti comunali, riscuote l’imposta di soggiorno dai clienti e omette di riversarla nelle casse dell’ente locale assume la qualifica di agente contabile e resta soggetto alla giurisdizione contabile. Le sopravvenute disposizioni che gli attribuiscono la qualifica di responsabile d’imposta, con efficacia retroattiva, non elidono il rapporto di servizio funzionale con il Comune, né la configurabilità della responsabilità amministrativo-contabile per il mancato riversamento. La giurisdizione si determina alla stregua della legge vigente al momento della proposizione della domanda, ma la norma di interpretazione autentica, proprio perché retroattiva, inibisce l’operatività della regola della perpetuatio jurisdictionis.
Il Fatto
Il Procuratore regionale conveniva in giudizio il gestore di una struttura ricettiva e la società che la gestisce, in proprio e in qualità di legale rappresentante, chiedendo la condanna in solido al pagamento della somma di euro 6.997,00, oltre accessori, per l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno dovuta per il periodo marzo 2018 – gennaio 2020. L’ente locale interveniva nel giudizio con atto di intervento adesivo dipendente.
Il primo giudice dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, ritenendo che l’attribuzione al gestore della qualifica di responsabile d’imposta, con efficacia retroattiva, avesse fatto venir meno il rapporto di servizio. Il Procuratore regionale proponeva appello, sostenendo la perdurante sussistenza della giurisdizione contabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello accoglie il gravame e dà continuità al consolidato orientamento delle Sezioni d’appello della Corte, che in fattispecie analoghe hanno affermato la perdurante sussistenza della giurisdizione contabile anche dopo le novelle che hanno interessato la materia. Ai precedenti specifici, pienamente sovrapponibili alla fattispecie, la Corte fa rinvio ai sensi dell’art. 17, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c.
Il collegio ricorda che l’art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, ha introdotto il comma 1-ter dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011, attribuendo al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa e relativa disciplina sanzionatoria. Il successivo art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, ha previsto l’applicabilità della nuova disciplina anche ai casi anteriori al 19 maggio 2020.
La norma, autoqualificatasi di interpretazione autentica, è idonea a inibire la regola della perpetuatio jurisdictionis scolpita nell’art. 13 c.g.c., imponendo al giudice di verificare la questione anche quando la domanda sia stata introdotta prima della sua entrata in vigore. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte osserva che la qualificazione di una disposizione come norma di interpretazione autentica esprime l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a disposizioni precedenti, così da regolare fattispecie sorte anteriormente. Nella specie, peraltro, la citazione è stata depositata quando la norma interpretativa era già in vigore, con conseguente infondatezza del motivo sulla perpetuatio.
Nel merito, i mutamenti normativi non hanno intaccato il rapporto di servizio tra il gestore e il Comune beneficiario del tributo. Il gestore svolge una funzione strumentale alla riscossione dell’imposta, con maneggio di denaro a destinazione pubblica: ne deriva il permanere della qualifica di agente contabile e della giurisdizione contabile. Le due qualifiche di responsabile d’imposta e di agente contabile assolvono a funzioni diverse: la prima impone di intervenire quale coobbligato solidale dipendente in caso di inadempimento del soggetto passivo; la seconda impone a chi riceve somme di spettanza pubblica di riversarle e di porre in essere gli altri adempimenti previsti. Lo stesso soggetto può essere sottoposto contemporaneamente alla giurisdizione tributaria e a quella contabile.
La Sezione ritiene la conclusione non contrastante con la recente ordinanza delle Sezioni Unite n. 14028/2024, che ha affrontato una fattispecie in cui l’atto di citazione era stato notificato in un momento anteriore, senza pronunciarsi sugli effetti della norma di interpretazione autentica in tema di riparto. Resta assorbito il quarto motivo, formulato solo in via subordinata. L’appello è pertanto parzialmente accolto, con declaratoria della giurisdizione contabile e rinvio al primo giudice, in diversa composizione, per l’esame di merito ai sensi dell’art. 199 c.g.c. e per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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