Danno immagine PA: condanna definitiva e prescrizione dall’irrevocabilità (Corte dei Conti Sez. II App. n. 109 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione per il risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, è proponibile solo a seguito di sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., senza che rilevi la data dei fatti, attesa la natura ricognitiva e non innovativa della norma. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile ex art. 651 c.p.p., vincolando il giudice circa la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la riconducibilità all’imputato. Il termine di prescrizione dell’azione erariale per danno all’immagine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna, non dal momento della commissione dei fatti o del rinvio a giudizio. La prova del danno all’immagine può essere fornita anche per presunzioni, alla stregua dell’id quod plerumque accidit, in presenza di reati accertati contro la P.A.
Il Fatto
A seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza, la Procura contabile conveniva in giudizio un ufficiale del Corpo, Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria, per responsabilità amministrativa a titolo di dolo per il danno all’immagine derivante da condotte di corruzione, consistite nell’aver omesso controlli e verifiche tributarie nei confronti di società di un gruppo imprenditoriale, in cambio di utilità quali buoni benzina e l’uso di un telefono cellulare. La vicenda aveva avuto rilievo penale, conclusasi con sentenza di condanna irrevocabile per il delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p.. La Sezione giurisdizionale territoriale accoglieva la domanda, condannando il convenuto al pagamento di euro 20.000,00 in favore dell’Erario.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello ha rigettato il gravame, disattendendo le eccezioni sollevate dall’appellante. In primo luogo, ha escluso l’illegittima applicazione retroattiva dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, osservando come la risarcibilità del danno all’immagine costituisse principio già consolidato nella giurisprudenza contabile e di legittimità. La norma, pertanto, non ha introdotto l’azione ma ne ha solo delimitato l’esercizio, richiedendo la condanna definitiva per uno dei delitti contro la P.A., condizione nella specie soddisfatta, senza che rilevi la natura processuale o sostanziale della disposizione.
Quanto al rapporto con il giudicato penale, la Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., l’accertamento dei fatti e della loro illiceità penale fa stato nel giudizio di responsabilità amministrativa, non potendo essere rimesso in discussione. Ha quindi ritenuto irrilevante l’assoluzione per un diverso capo d’imputazione e l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per genericità, affermando che la valutazione della completezza dell’editio actionis va condotta avendo riguardo al contenuto complessivo dell’atto e dei documenti allegati.
In relazione alla prova del danno, la Corte ha precisato che, in presenza di accertati reati contro la P.A., il pregiudizio all’immagine può essere desunto da presunzioni e nozioni di comune esperienza, essendo ampiamente prevedibili le conseguenze negative sull’immagine dell’Amministrazione. Ha inoltre ritenuto configurabile il dolo eventuale del dipendente, avendo lo stesso accettato il rischio di ledere la reputazione del Corpo. La diffusione giornalistica della vicenda non integra la lesione del bene tutelato, ma ne attesta soltanto la dimensione.
Infine, la Corte ha confermato la correttezza del rigetto dell’eccezione di prescrizione, ancorando il dies a quo alla data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna (21 dicembre 2021), in applicazione dell’art. 2935 c.c. e della disciplina della sospensione ex art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, con conseguente tempestività dell’invito a dedurre notificato il 23 agosto 2023. Congrua è stata altresì ritenuta la quantificazione equitativa del danno in euro 20.000,00, commisurata alla gravità e reiterazione delle condotte, alla posizione apicale rivestita e al clamor fori, con la precisazione che la condanna è dovuta in favore della Guardia di Finanza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.