Permesso attesa occupazione escluso se l’emersione non era sanabile (TAR Calabria n. 56 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, previsto dall’art. 104, comma 4, d.l. n. 34/2020, che richiama l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, presuppone la favorevole definizione della procedura di emersione o, comunque, la sussistenza ab origine dei requisiti di regolarizzazione del rapporto irregolare. La cessazione del rapporto di lavoro per fatto non imputabile al lavoratore non è sufficiente a fondare il diritto al titolo, ove la domanda di emersione sia stata rigettata per carenza dei requisiti e il diniego si sia consolidato. Diversamente, si consentirebbe a chi soggiorna indebitamente di ottenere un titolo in violazione della normativa sull’immigrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era stato assunto nel 2020 nell’ambito di una procedura di emersione avviata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. La pratica veniva rigettata dall’amministrazione il 14 giugno 2021 per il parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, fondato sulla mancata esibizione della dichiarazione fiscale e su altre omissioni dichiarative del datore di lavoro.

Il rapporto di lavoro cessava il 28 luglio 2021, in epoca successiva al diniego, e il ricorrente chiedeva poi alla Prefettura la convocazione per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Con comunicazione del 4 marzo 2022 l’amministrazione negava la convocazione, rilevando che la cessazione era intervenuta solo dopo la notifica del rigetto della domanda di emersione. Il ricorso al TAR è stato proposto per violazione dell’art. 103 d.l. n. 34/2020 e della circolare ministeriale dell’11 maggio 2021, per difetto di istruttoria e di motivazione. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il TAR esamina congiuntamente le due censure, tra loro connesse, e le ritiene infondate. Il punto di partenza è la ricostruzione del quadro normativo: l’art. 104, comma 4, d.l. n. 34/2020 consente al lavoratore che abbia perso il posto di lavoro, tanto nelle more del procedimento di regolarizzazione quanto in epoca successiva, di ottenere un permesso in attesa di occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998.

Il Collegio precisa però che il rilascio di questo ulteriore titolo presuppone la favorevole definizione del procedimento di regolarizzazione ovvero la sussistenza dei presupposti perché il rapporto irregolare fosse, ab initio, sanabile. In assenza di tali presupposti, il titolo non può essere riconosciuto, altrimenti si consentirebbe a chi soggiorna indebitamente di ottenere un permesso in violazione della disciplina sull’immigrazione.

La conclusione è sostenuta da un richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che ha affermato la necessità di un’istanza di emersione astrattamente accoglibile e della presenza di tutti i presupposti legali (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2472 dell’8.3.2023; TAR Lombardia, Brescia, n. 968 del 29.10.2025; n. 115 del 13.02.2025; n. 4863 dell’1.5.2024). Nello stesso senso il TAR richiama la Corte costituzionale n. 209 del 24.11.2023, che ha escluso il rilascio del permesso nei casi di difetto dei requisiti prescritti per la regolarizzazione, permanendo altrimenti la condizione di irregolarità.

Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio rileva che la procedura di emersione non si era conclusa favorevolmente per la carenza dei requisiti richiesti dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Il successivo licenziamento del 28 luglio 2021, quindi, non poteva fondare il diritto al permesso per attesa occupazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese processuali in ragione delle difese di mero stile dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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