Ottemperanza al giudicato e obbligo di concludere il procedimento di rivisitazione tariffaria (TAR Marche n. 692 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudicato che ha annullato un diniego per difetto di motivazione e di istruttoria non impone all’Amministrazione alcun obbligo di adeguamento al rialzo delle tariffe, ma le impone di concludere il procedimento di rivisitazione tariffaria in tempi certi. L’istruttoria deve verificare l’effettivo aumento dei costi di gestione in condizioni ordinarie, mediante analisi puntuale voce per voce, non potendosi invocare i fondi emergenziali per escludere i presupposti dell’aggiornamento. La fase istruttoria non può essere procrastinata sino a svuotare di contenuto l’obbligo di provvedere sull’istanza. La mancata nomina del Commissario ad acta è giustificata quando non si dubiti dell’adempimento nei tempi indicati.

Il Fatto

La ricorrente, ente privato accreditato operante nell’Area “Salute Mentale” e nel settore REMS, agisce per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 410/2025, con cui è stato annullato il diniego regionale opposto alla richiesta di aggiornamento delle rette giornaliere. La pronuncia ottemperanda aveva accertato il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento, facendo salvo il potere della Regione di rideterminarsi all’esito di una compiuta istruttoria.

Nelle more la Regione ha adottato la nota prot. 1464631 del 19 novembre 2025, con cui ha dato atto dell’avvio di tavoli tecnici, del riconoscimento dell’incremento per la tariffa REMS e per la disabilità cod. RD3, e della programmazione di un intervento di welfare territoriale di 30,6 milioni di euro. La ricorrente ha impugnato tale atto con motivi aggiunti, deducendone la natura elusiva del giudicato.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esclude la natura provvedimentale della nota impugnata. Essa non contiene alcun diniego, ma “fotografa” lo stato del procedimento, onde la domanda demolitoria proposta in via subordinata è inammissibile, così come quella di nullità. Il thema decidendum va piuttosto individuato nell’accertamento della condotta regionale quale possibile elusione del giudicato.

Nel merito, il giudice dell’ottemperanza ricostruisce gli obblighi nascenti dalla sentenza n. 410/2025. In essa era stato escluso che sussista a carico della Regione un obbligo di aggiornamento tariffario ovvero un termine o un automatismo per la revisione delle tariffe, potendo l’adeguamento avvenire solo in presenza delle necessarie condizioni e a valle di un iter istruttorio articolato.

Confrontando l’attività svolta con il giudicato, il Collegio rileva che, per l’Area della Salute mentale, l’istruttoria è tuttora in fase iniziale. I tavoli di confronto sono stati pochi e non hanno prodotto risultati sulla rivisitazione delle rette. La Regione ha espresso solo la “disponibilità ad avviare un’istruttoria finalizzata ad un’eventuale rivisitazione tariffaria”.

Il procedimento, osserva il Tribunale, va condotto e concluso in tempi certi, non potendo essere procrastinato sino a non dare risposte ai gestori. Per evadere l’istanza non può prescindersi da una valutazione dell’effettivo aumento complessivo dei costi di gestione in condizioni ordinarie, come già avvenuto per altre Aree.

Il ricorso è dunque accolto nei limiti indicati: la Regione dovrà proseguire e concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso e ben motivato, conformandosi ai principi della sentenza n. 410/2025, con analisi voce per voce dei costi e degli aumenti dei prezzi per tutte le componenti dei fattori produttivi. Il termine è fissato in 180 giorni dalla comunicazione. Il Collegio non nomina il Commissario ad acta, non dubitandosi dell’adempimento. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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