Infermità fuori servizio e trauma non lesivo escludono causa di servizio (TAR Lazio n. 2801 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, fondato su nozioni scientifiche e dati di esperienza, non sindacabile nel merito e censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti o mancata considerazione di circostanze idonee a incidere sulla valutazione conclusiva. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio occorre la prova di uno stretto nesso causale o concausale tra l’infermità e l’attività di servizio, mediante allegazione di episodi specifici, gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto. Non integra gli estremi della causa di servizio l’infermità insorta quando il militare non era in servizio, né quella riconducibile a un trauma privo di efficacia lesiva. Il giudizio del consulente di parte non è idoneo a evidenziare travisamento dei fatti o illogicità manifesta nel provvedimento gravato.

Il Fatto

Un ufficiale dell’Esercito Italiano ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “esiti a carattere non esimente di frattura di D11” e ha respinto la domanda di equo indennizzo. Ha impugnato altresì il presupposto parere del Comitato di verifica e il verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale.

Secondo la tesi del ricorrente, la patologia accertata nel 2019 sarebbe il peggioramento clinico dell’infermità riscontrata nel 2015, a sua volta collegata a un infortunio occorso durante un’esercitazione di salto in lungo. Il nesso causale o concausale con il servizio sarebbe quindi ravvisabile nel trauma del 2015. Le Amministrazioni intimate hanno chiesto il rigetto del gravame ed eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché oggetto di impugnazione è anche il parere del Comitato di verifica che ha concorso a formare, con atto endoprocedimentale, la determinazione finale del Ministero della Difesa.

Nel merito il ricorso è stato rigettato. Il TAR ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, salvi i noti profili di eccesso di potere. Ha poi ricordato che la dipendenza da causa di servizio esige la prova di un legame causale o concausale tra danno e fatti di servizio, con allegazione di episodi gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, non rilevando disagi e fatiche fisiologici.

Sotto un primo profilo, il Collegio ha rilevato che l’infortunio del 2019 è pacificamente avvenuto quando il militare non era in servizio, trattandosi di una caduta in ambito domestico: le circostanze di modo, tempo e luogo escludono la riconducibilità dell’evento alla causa di servizio.

Sotto altro profilo, il TAR ha osservato che la patologia del 2019, anche a volerla ritenere un peggioramento clinico della precedente infermità, non potrebbe comunque dirsi dipendente da fatti di servizio. La negazione della dipendenza per l’ernia discale era già contenuta in un decreto non impugnato, e in ogni caso il trauma del 2015 non può essere considerato concausa: il ricorrente non ha allegato circostanze specifiche di sovraccarico né episodi eccedenti l’ordinario. Hanno pesato la distanza temporale tra l’evento e l’insorgenza della patologia e gli effetti lievi del trauma, con prognosi di soli due giorni.

Infine, il giudizio del consulente di parte non ha evidenziato alcun travisamento dei fatti o illogicità manifesta, né quegli elementi di eccedenza idonei a superare le argomentazioni del Comitato. Il parere impugnato non risulta affetto dai vizi censurati. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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