La superficie storica della cava condiziona l’ampliamento autorizzabile (TAR Puglia n. 524 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione all’ampliamento di una cava, la superficie storica legalmente autorizzata costituisce il presupposto indefettibile per il corretto dimensionamento dell’intervento. L’amministrazione non può recepire acriticamente il dato dichiarato dall’operatore, ma deve verificarne la corrispondenza con i titoli autorizzativi originari. Le superfici oggetto di attività estrattiva abusiva non possono essere computate né ai fini del calcolo dell’ampliamento né ai fini del requisito di equivalenza con le aree recuperate. L’abuso pregresso non può mai legittimare un ampliamento superiore a quello consentito dalla legge. In presenza di un titolo autorizzativo formalmente vigente, la nozione di “attività in esercizio” rilevante ai fini della deroga paesaggistica va intesa in senso giuridico, come titolarità della posizione qualificata e disponibilità delle aree, e l’onere di dimostrare la cessazione grava su chi la afferma.

Il Fatto

La ricorrente, usufruttuaria per la quota di un quarto di alcuni fondi ricadenti nel perimetro di una cava di calcare in agro di Ruvo di Puglia, ha impugnato l’autorizzazione mineraria di riattivazione e ampliamento rilasciata dalla Regione Puglia il 20.11.2023, nonché gli atti comunali presupposti, tra cui la verifica di non assoggettabilità a V.I.A. e due accertamenti di compatibilità paesaggistica. Ha dedotto, tra l’altro, che la superficie storica della cava, calcolata dalla controinteressata in 71.915 mq, includeva particelle mai legittimamente autorizzate all’attività estrattiva, con conseguente illegittima sovradimensionamento dell’ampliamento. Il ricorso, originariamente proposto in via straordinaria, è stato trasposto dinanzi al TAR a seguito dell’opposizione della Regione Puglia.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività dell’impugnazione degli atti comunali, rilevando che gli stessi non erano stati notificati individualmente alla ricorrente, la quale, in qualità di usufruttuaria di particelle incluse nel perimetro dell’intervento, avrebbe dovuto essere individuata come controinteressata procedimentale. In assenza di comunicazione individuale legalmente dovuta, l’onere di provare la piena conoscenza degli atti gravava sulla parte che aveva eccepito la tardività, onere non assolto.

Nel merito, il Collegio ha accertato un difetto di istruttoria nell’individuazione della superficie storica della cava. Dalla ricostruzione delle particelle indicate nell’istanza del 2023, confrontate con quelle del titolo originario del 1974 e dell’istanza di prosecuzione del 1985, è emerso che alcune superfici non erano assistite da alcun titolo autorizzativo. In particolare, sono state escluse dal computo la particella 83 del Foglio 16, acquisita solo nel 1982, la particella 185 del Foglio 10, acquistata nel 2011, e la particella 186 del Foglio 10, oggetto di diffida dell’Ufficio Minerario nel 2003 per attività estrattiva abusiva. La superficie storica legittimamente autorizzata è stata pertanto rideterminata in 55.429 mq, con uno scarto di 16.486 mq rispetto al dato recepito dall’amministrazione.

Il TAR ha quindi annullato l’autorizzazione del 20.11.2023 e i due accertamenti di compatibilità paesaggistica, affetti dal medesimo vizio istruttorio, chiarendo che l’abuso pregresso non può fondare un ampliamento superiore a quello legale. Ha invece escluso l’illegittimità della verifica di non assoggettabilità a V.I.A., retta da presupposti autonomi.

Quanto al motivo concernente l’assenza del presupposto dell’esercizio alla data di adozione del PPTR, il Collegio lo ha ritenuto infondato. La nozione di attività “in esercizio” rilevante ai fini della deroga di cui all’art. 83 delle NTA del PPTR va intesa in senso giuridico: in presenza di un titolo formalmente vigente, la presunzione è che l’attività fosse in esercizio, e l’onere di provare la cessazione grava su chi la afferma. La ricorrente non ha offerto prova positiva della cessazione anteriore al 02.08.2013.

Il TAR ha infine precisato i limiti del riesercizio del potere: la controinteressata potrà ottenere una nuova autorizzazione nei limiti del quaranta per cento della superficie storica correttamente calcolata (55.429 mq), quindi per ulteriori 22.171 mq, senza poter includere nel computo delle aree recuperate le superfici oggetto di attività abusiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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