Equivalenza economica dei CCNL e requisiti di capacità nell’aggiudicazione della concessione di servizi balneari (TAR Sardegna n. 611 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di equivalenza tra il CCNL applicato dall’offerente e quello indicato dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, costituisce valutazione tecnico-discrezionale sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. L’equivalenza economica, ai sensi dell’art. 4 dell’allegato I.01 del d.lgs. n. 36/2023, è valutata sulle componenti fisse della retribuzione globale annua, ma può legittimamente fondarsi sull’impegno dell’aggiudicataria a corrispondere una ulteriore indennità non assorbibile, ove tale erogazione sia generalizzata, non subordinata a valutazioni discrezionali e configurabile come contratto a favore di terzi a tutela dei lavoratori. La verifica di equivalenza deve essere reiterata per tutta la durata del rapporto, alla luce delle dinamiche salariali sopravvenute. La commisurazione del requisito di capacità economico-finanziaria all’importo complessivo della concessione implica che il “settore oggetto della gara” ricomprenda tutte le attività, principali e complementari, oggetto dell’affidamento.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione definitiva della concessione dei servizi di fruizione della spiaggia de La Pelosa, disposta dal Comune in favore della controinteressata all’esito di una procedura selettiva. Dopo una prima aggiudicazione alla ricorrente, caducata in autotutela, la graduatoria era stata rettificata con la controinteressata al primo posto; la stazione appaltante aveva quindi verificato positivamente i requisiti e l’equivalenza economica tra il CCNL Multiservizi, indicato dalla lex specialis, e quello applicato dall’aggiudicataria, anche grazie all’impegno di quest’ultima a corrispondere un superminimo non assorbibile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto rigettato il primo motivo, relativo alla valutazione di equivalenza tra i contratti collettivi. Premesso che l’equivalenza non richiede una perfetta identità ma una valutazione complessiva delle tutele, il Collegio ha distinto il caso in esame dall’orientamento giurisprudenziale che esclude la rilevanza del superminimo, in quanto componente accessoria rimessa alla libertà negoziale del datore di lavoro. Nel caso concreto, l’impegno dell’aggiudicataria a corrispondere una indennità ulteriore non assorbibile, prevista dagli artt. 75 e 76 del proprio CCNL, era stato assunto in modo generalizzato, senza condizionamenti a fattori esterni o valutazioni discrezionali, e risultava idoneo ad azzerare il delta differenziale tra i due trattamenti economici.
La Corte ha inoltre qualificato l’impegno come contratto a favore di terzo, idoneo a far sorgere in capo ai lavoratori impiegati nell’esecuzione un diritto soggettivo direttamente azionabile nei confronti del datore di lavoro, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione. L’esito positivo della verifica è stato poi giustificato alla luce del principio del risultato, positivizzato dal d.lgs. n. 36/2023, che orienta l’interprete a privilegiare il raggiungimento sostanziale degli obiettivi dell’azione amministrativa, evitando letture meramente formali della disciplina di gara. Il TAR ha tuttavia precisato che la stazione appaltante sarà tenuta a verificare in fase esecutiva, per tutta la durata del rapporto, la permanenza dell’equivalenza economica anche in relazione ai futuri rinnovi contrattuali.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto infondata la censura relativa al difetto dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. La lettura congiunta del disciplinare, che commisura il fatturato richiesto all’importo complessivo della concessione comprensivo di tutte le prestazioni, principali e complementari, induce a riconoscere alla locuzione “settore oggetto della gara” un significato esteso a tutte le attività, non limitato ai soli servizi balneari. Tale interpretazione è avvalorata anche dalla nota della stazione appaltante, secondo cui i servizi balneari avevano un peso di circa due terzi nella produzione del servizio, mentre l’aggiudicataria aveva documentato un fatturato specifico ampiamente satisfattivo del requisito.
Il TAR ha infine respinto la censura subordinata di illegittimità del disciplinare nella parte in cui ammette operatori con esperienze non coincidenti con il CPV dei servizi balneari, ritenendo la previsione di un oggetto complesso non lesiva dell’interesse pubblico ma, al contrario, funzionale alla miglior tutela del bene e non restrittiva della concorrenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.