Mobilità del personale penitenziario per soppressione della sede di servizio (TAR Veneto n. 1233 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di soppressione della sede di servizio, la mobilità del personale di Polizia Penitenziaria deve essere disciplinata in modo da assicurare la più ampia e concreta possibilità di ricollocazione. L’amministrazione è tenuta a includere tra le sedi opzionabili i Centri di Prima Accoglienza dotati di organico non integrato negli istituti penali di riferimento, configurandosi essi come autonomi reparti. Nell’avviso di mobilità vanno inoltre specificate le vacanze organiche distinguendo i posti riservati al personale femminile e a quello maschile, nonché i posti realmente conseguibili. L’unico limite alla nuova assegnazione è l’esistenza della vacanza organica: il personale in mobilità necessitata non può essere pretermesso in favore di soggetti non ancora assegnati.

Il Fatto

Trentasei dipendenti prestavano servizio presso l’istituto penale per i minorenni di Treviso, soppresso nel novembre 2025 nell’ambito della riorganizzazione della rete delle strutture penali minorili. Il Ministero della Giustizia ha contestualmente previsto l’attivazione dell’istituto di Rovigo e del centro di prima accoglienza di Venezia-Mestre.

Con ricorso collettivo i dipendenti hanno impugnato i provvedimenti del dicembre 2025 che individuavano come sedi limitrofe le sole due nuove strutture e limitavano l’elenco dei possibili trasferimenti, chiedendo l’accertamento del diritto a un più ampio novero di sedi. Con motivi aggiunti hanno contestato la successiva esclusione degli uffici di esecuzione penale esterna e delle scuole di formazione. Dopo due pronunce cautelari, la causa è giunta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo. I ricorrenti condividono un interesse omogeneo: ampliare, a tutela delle proprie prospettive di ricollocazione, la rosa delle sedi opzionabili. La posizione rilevante è quella di agenti perdenti posto per riorganizzazione, e sotto tale profilo non sussiste un conflitto di interessi a monte.

È stata invece accolta l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti. La decisione di escludere uffici di esecuzione penale esterna e scuole di formazione era già contenuta nella nota del 16 dicembre 2025, non impugnata per questo profilo. Il provvedimento del 17 febbraio 2026 è meramente confermativo, sicché la contestazione tardiva elude il termine di decadenza. Nel merito la censura è anche infondata: quelle sedi richiedono procedure selettive preventive, incompatibili con un trasferimento diretto.

Quanto al primo profilo del ricorso principale, l’estensione alle sedi per adulti è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’amministrazione chiarito, con atti formali, la facoltà di presentare domanda anche per tali istituti.

La domanda relativa ai Centri di Prima Accoglienza è invece accolta nei limiti dell’organico non integrato. La loro esclusione generalizzata è illegittima: ove il centro sia sede autonoma, dotata di organico proprio e di un comandante non collegato all’istituto di riferimento, esso rientra tra i reparti di Polizia Penitenziaria opzionabili.

Il Collegio accoglie inoltre la richiesta di preventiva indicazione delle sedi vacanti con specificazione di genere. L’omessa distinzione tra posti per personale femminile e maschile impedisce di conoscere le reali possibilità di mobilità, tanto più che l’art. 3, comma 2, del PCD 10.1.2026 consente di indicare massimo tre istituti in ordine di priorità. Il personale non può essere infine pretermesso in favore degli agenti provenienti dal 186° corso di formazione: l’unico limite è l’esistenza della vacanza organica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *