Illegittima l’esclusione per difforme interpretazione della lex specialis sulla campionatura (TAR Lazio n. 8110 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis di gara che impone, a pena di esclusione, la presentazione di “n. 2 fine rocche di ogni tipologia di filato impiegato per la realizzazione delle calze” non richiede, in caso di filati comuni a più tipologie di un medesimo prodotto costituente un unico lotto, la duplicazione della campionatura per ciascuna tipologia. Le clausole della disciplina di gara sono di stretta interpretazione e non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico di natura integrativa, diretto a evidenziare pretesi significati impliciti o inespressi; esse vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione, a garanzia dell’affidamento dei destinatari e della parità di trattamento tra i concorrenti. L’esclusione fondata su un’interpretazione che ampli il contenuto della prescrizione rispetto al tenore letterale è illegittima e comporta l’annullamento del provvedimento espulsivo e la riammissione alla procedura.

Il Fatto

Una società partecipava alla gara, indetta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, per la conclusione di accordi quadro per la fornitura di materiali di vestiario, relativamente al lotto n. 4 concernente calze lunghe leggere e pesanti. In sede di offerta tecnica, la società allegava la campionatura delle materie prime richiesta dalla lex specialis, depositando due fine rocche per ciascuna tipologia di filato impiegato, comprensiva dei filati comuni a entrambe le tipologie di calze. La Commissione giudicatrice, tuttavia, la escludeva ritenendo che la disciplina di gara imponesse il deposito di due campioni per ogni filato per ciascuna tipologia di calze, con conseguente necessità di duplicare la campionatura per i filati identici. Avverso l’esclusione la società proponeva ricorso, deducendo la violazione della lettera della lex specialis, il legittimo affidamento e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi di doglianza in quanto fondati sulla medesima questione interpretativa della disciplina di gara relativa alla campionatura. Ha quindi ricostruito il contenuto delle previsioni della lex specialis, rilevando che l’articolo 16 del Disciplinare prevede, a pena di esclusione, la presentazione di un plico contenente la campionatura delle materie prime, specificando che questa deve consistere in “n. 2 fine rocche di ogni tipologia di filato impiegato per la realizzazione delle calze”. La clausola, riprodotta in termini analoghi nelle specifiche tecniche per entrambe le tipologie di calze, è riferita al singolo filato impiegato e non al manufatto finale.

La sentenza ha richiamato il principio giurisprudenziale per cui la lex specialis di gara va interpretata secondo la lettera delle sue previsioni e la loro ratio, senza che le clausole possano essere assoggettate a un’interpretazione integrativa diretta a far emergere significati impliciti. Ha quindi evidenziato che la lettura data dalla Stazione appaltante, volta a richiedere una duplicazione dei campioni per i filati comuni, non trova corrispondenza nel tenore letterale della norma di gara.

Quanto alla ratio della prescrizione, il Collegio ha osservato che la campionatura è finalizzata alla verifica fisica del prodotto e dei suoi aspetti qualitativi. Rispetto a tale finalità, non sussiste alcuna esigenza di presentare una quantità raddoppiata del medesimo filato, impiegato per entrambe le tipologie di calze, posto che la verifica qualitativa riguarda la materia prima, che resta identica a prescindere dal prodotto finito in cui è impiegata. L’unicità del lotto, costituito da calze leggere e pesanti quali componenti di un’unica fornitura, ha ulteriormente supportato la conclusione che la duplicazione pretesa dalla Commissione fosse priva di fondamento.

Il Tribunale ha infine ritenuto che la ricostruzione fattuale operata dall’Amministrazione in sede difensiva, secondo cui la società avrebbe omesso di presentare i campioni dei filati specifici di ciascuna tipologia, non trovi riscontro nel contenuto del verbale di gara, il cui tenore letterale conferma che l’esclusione fu disposta per la mancata duplicazione dei filati comuni. L’esclusione è stata pertanto annullata, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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