Progressione verticale: la mancata attestazione del responsabile non è vizio formale (TAR Sicilia n. 1527 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di progressione verticale ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001, il maggior punteggio per aver eseguito ordini di servizio di particolare complessità o responsabilità richiede non solo l’attribuzione formale dell’incarico, ma anche la attestazione del Responsabile circa l’esecuzione completa ed eccellente delle funzioni. La mancanza di tale attestazione non integra un mero vizio formale emendabile, perché è proprio a garanzia della finalità selettiva del concorso che essa è pretesa. La commissione giudicatrice non può desumere l’esecuzione delle mansioni da un attestato di qualifica formativa, che certifica un percorso e non un ordine di servizio. Il motivo che censuri la valutazione dei titoli in modo generico, senza indicare puntualmente i vizi dei singoli titoli e l’incidenza sul punteggio, è inammissibile per indeterminatezza ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d) e comma 2, c.p.a. Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sull’annullamento del contratto individuale di lavoro stipulato a valle della procedura, spettando la controversia al giudice ordinario.

Il Fatto

Il Comune ha indetto un concorso per progressione verticale di una unità dall’area degli Operatori Specializzati all’area degli Istruttori, per il posto di Agente di Polizia Municipale. La ricorrente, dipendente di ruolo in area inferiore, ha partecipato inviando la documentazione richiesta tramite il portale e, in un secondo momento, la restante documentazione in plico chiuso consegnato da un congiunto.

Con determinazione del Responsabile dell’Area Vigilanza la ricorrente è stata dichiarata idonea ma non vincitrice, con punteggio inferiore a quello del controinteressato, al quale è stato poi attribuito il nuovo inquadramento e stipulato il relativo contratto individuale. La ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti connessi, deducendo la violazione del bando e dei principi di eguaglianza e buon andamento, oltre all’eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe l’attribuzione di cinque punti al controinteressato per aver eseguito ordini di servizio di particolare complessità o responsabilità, in relazione all’attività di messo notificatore. Il bando, adottato con determinazione del Segretario Comunale, pretendeva per quel punteggio una attestazione del Responsabile concernente il numero di giornate di servizio, le specifiche responsabilità e l’esecuzione completa ed eccellente degli ordini di servizio.

Il Collegio rileva che la mancanza di tale attestazione non è contestata in fatto dal Comune. La difesa dell’amministrazione la qualifica come errore formale emendabile, ma la tesi non persuade. L’attribuzione formale dell’incarico è solo il presupposto del maggior punteggio: ad essa deve accompagnarsi la attestazione del Responsabile, proprio per evitare che un assolvimento non meritorio dei compiti risulti comunque premiato.

Il giudice sottolinea inoltre che lo stesso presupposto dell’incarico di messo notificatore, indicato dalla Commissione come risalente a un determinato periodo, non trova conferma negli atti prodotti. L’attestato di superamento del corso di abilitazione per messi notificatori risulta infatti successivo al momento in cui l’incarico sarebbe stato attribuito, circostanza che dà valore alla censura della ricorrente e conferma che la Commissione ha fondato il proprio convincimento su un attestato di qualifica, non su un ordine di servizio. Il primo motivo è dunque fondato, per violazione dei vincoli che il Comune ha posto a sé stesso con il bando.

Il secondo motivo, con cui la ricorrente contesta la valutazione dei titoli senza precisare i criteri seguiti, è dichiarato inammissibile: la censura non indica quali titoli sarebbero stati pretermessi né quale punteggio dovrebbe essere modificato, sicché il giudice non può sostituirsi alla parte nella definizione del maggior scarto rivendicato, con conseguente indeterminatezza ai sensi dell’art. 40 c.p.a.

Quanto alla richiesta di annullamento del contratto individuale di lavoro stipulato a valle della procedura, il Collegio declina la giurisdizione: la materia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, richiamando Cons. Stato sez. V n. 4059 del 2013 e TAR Calabria – Reggio Calabria n. 494 del 2019. Resta salva la riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell’art. 11, secondo comma, c.p.a. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte accolto, con annullamento della determinazione e degli atti conseguenti, e condanna del Comune alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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