Prelievo su apparecchi da gioco quale prestazione patrimoniale imposta ripartita tra operatori (TAR Lazio n. 5115 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento delle note con cui il concessionario addebita agli operatori di filiera la quota del prelievo di cui all’art. 1, comma 649, legge n. 190/2014 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di rapporti di natura privatistica tra gestore e concessionario, estranei alla sfera di potere dell’Amministrazione. Il decreto direttoriale che effettua la ricognizione degli apparecchi e ripartisce proporzionalmente tra i concessionari il contributo di 500 milioni di euro non esorbita dalla norma primaria, la quale non autorizza l’Agenzia a incidere sul riparto interno alla filiera. Il prelievo, avente natura di prestazione patrimoniale imposta o di imposta indiretta straordinaria, è legittimo poiché la legge disciplina presupposto, ammontare e criteri di riparto, e poiché l’equiparazione tra apparecchi AWP e VLT non è irragionevole, attesa la loro astratta idoneità alla redditività e la finalità solidaristica del prelievo.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore economico attivo nell’installazione e noleggio di apparecchi da intrattenimento di tipo AWP ai sensi dell’art. 110, comma 6, lett. a), Tulps, ha impugnato il decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015, recante attuazione dell’art. 1, comma 649, legge n. 190/2014, e le note con cui i concessionari hanno unilateralmente quantificato la quota di prelievo dovuta e modificato i contratti di gestione della raccolta delle giocate.
A fondamento del ricorso, la società ha dedotto la carenza di potere dell’Agenzia, l’illogicità e l’irragionevolezza del decreto per l’equiparazione tra AWP e VLT, nonché l’illegittimità costituzionale della norma istitutiva del prelievo per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42 e 53 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto innanzitutto l’istanza di sospensione del giudizio, rilevando che, una volta pubblicate le sentenze del Consiglio di Stato che hanno confermato le pronunce di prime cure, la vicenda è ormai matura per la definizione, anche in considerazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.
Ha poi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di annullamento delle note dei concessionari, affermando che i rapporti tra gestore e concessionario hanno natura privatistica e contrattuale, come tali estranei allo spettro applicativo dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. La controversia va quindi proposta dinanzi al giudice ordinario.
Quanto al decreto direttoriale, il Collegio ha ritenuto infondate le censure: la norma primaria imponeva all’Agenzia solo la ricognizione degli apparecchi, sia AWP sia VLT, e la ripartizione pro quota dei 500 milioni di euro in proporzione al numero censito, senza alcun margine per attribuire un carico differenziato tra le due tipologie. Il decreto si è pertanto mosso nei limiti fissati dalla legge, che regola direttamente il riparto interno alla filiera, prima tramite rinegoziazione e poi, con la novella dell’art. 1, commi 920-921, legge n. 208/2015, in proporzione ai compensi contrattuali già pattuiti.
Le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate manifestamente infondate. La disciplina legale del presupposto, del quantum e dei criteri di riparto esclude la violazione dell’art. 23 Cost.; la scelta di equiparare AWP e VLT non è irragionevole, trattandosi di imposta indiretta straordinaria ancorata all’immissione in commercio e alla conseguente idoneità all’operatività dell’apparecchio, con finalità solidaristica di concorso alla finanza pubblica. La differente redditività potrà essere apprezzata nel rapporto privatistico tra gestore e concessionario, ove il riparto avviene in proporzione al compenso.
Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.