L’esclusione quinquennale preclude ogni contributo incluso il tax credit (TAR Lazio n. 8323 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione accessoria dell’esclusione quinquennale dalle procedure di assegnazione dei contributi, prevista dall’art. 37, comma 2, secondo periodo, l. n. 220/2016 per il caso di dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, si applica alla generalità dei benefici disciplinati dalla legge cinema, ivi inclusi gli incentivi fiscali di cui al Capo III della medesima legge. Ne consegue che il riconoscimento di un credito d’imposta a favore di un soggetto già colpito da detta esclusione, ancorché intervenuto durante la sospensione cautelare del provvedimento sanzionatorio, è illegittimo e la sua successiva revoca non costituisce esercizio di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, ma atto dovuto di ritiro di un vantaggio economico attribuito in assenza dei presupposti. Tale revoca, avendo natura vincolata, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore dell’esercizio cinematografico, aveva ottenuto per l’anno 2023 un credito d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 1, l. n. 220/2016, riconosciuto con decreto del 30 maggio 2024. Tale riconoscimento era però intervenuto quando la medesima società era già stata colpita, con decreto del 20 novembre 2023, dalla sanzione dell’esclusione quinquennale dai contributi previsti dalla legge cinema, comminata per aver autocertificato un numero di proiezioni d’essai superiore a quello effettivo. L’efficacia del decreto sanzionatorio era stata temporaneamente sospesa da un’ordinanza cautelare, poi caducata dalla sentenza di merito che aveva respinto il ricorso avverso la sanzione. A seguito del consolidamento di tale pronuncia, il Ministero della cultura aveva revocato il credito d’imposta, provocando il ricorso della società, che ne deduceva sia vizi propri sia l’illegittimità derivata dal provvedimento presupposto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto respinto il motivo concernente la pretesa applicazione retroattiva della sanzione, osservando che la domanda di tax credit e il suo riconoscimento erano successivi al decreto di esclusione quinquennale. L’efficacia di tale decreto era stata solo interinalmente sospesa dalla misura cautelare e, una volta intervenuta la sentenza di rigetto, il Ministero era tenuto a revocare un beneficio attribuito in un periodo in cui la società era esclusa dalle agevolazioni. Nessuna contraddittorietà è stata ravvisata nella condotta dell’amministrazione, che correttamente non aveva considerato l’esclusione finché sospesa e l’aveva invece posta a base della revoca dopo la conferma della sanzione.
Sul secondo motivo, la Sezione ha escluso che la revoca fosse riconducibile all’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, qualificandola, al di là del nomen iuris, come atto obbligato conseguente all’accertato difetto dei requisiti per il beneficio, secondo la figura della “decadenza accertativa”. La Corte ha poi valorizzato la formulazione letterale dell’art. 37, comma 2, l. n. 220/2016, osservando che la locuzione “medesimi contributi” non può che riferirsi ai contributi di cui alla legge stessa, senza alcuna limitazione alla tipologia di beneficio già concesso. Il credito d’imposta, in quanto misura di sostegno al cinema e all’audiovisivo disciplinata nel Capo III della legge, rientra pertanto nella nozione di contributi rilevante ai fini della sanzione.
Con riferimento alle censure procedimentali e alla violazione dell’art. 6 CEDU, il Collegio ha rilevato che, una volta comminata l’esclusione, la revoca del tax credit costituiva un provvedimento rigorosamente vincolato, sul cui contenuto la partecipazione del privato non avrebbe potuto incidere. Ha trovato quindi applicazione l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento viziato da violazioni procedimentali quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Infine, la censura relativa alla carenza istruttoria e alla presunzione di innocenza è stata respinta perché il decreto presupposto era pienamente efficace al momento della revoca, non essendo stata disposta alcuna misura cautelare in appello.
Nota della Redazione
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