Annullato il diniego all’accesso civico per motivazione insufficiente (TAR Lazio n. 4084 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 33/2013 può essere escluso solo nei casi e nei limiti tassativamente previsti; per i limiti di cui all’art. 5-bis, co. 1 e 2, D. Lgs. n. 33/2013, l’amministrazione deve dimostrare il concreto pregiudizio agli interessi tutelati, senza potersi limitare a un richiamo astratto alla norma. La natura di atto di “formazione” di cui all’art. 24, co. 1, lett. c), l. n. 241/1990, richiamato dall’art. 5-bis, co. 3, D. Lgs. n. 33/2013, non può essere invocata per un provvedimento che, come il Piano di Attuazione Nazionale, non sia “preparatorio in senso stretto” ma abbia un contenuto composito, ricognitivo, programmatico e finanziario. In ogni caso, il diniego deve essere motivato anche sulla possibilità di un’ostensione parziale del documento.

Il Fatto

Il ricorrente, un professionista, ha chiesto al Ministero dell’Interno l’accesso civico generalizzato al Piano di Attuazione Nazionale (PAN) italiano, predisposto in attuazione del Patto Europeo sull’Asilo e la Migrazione, e a tutta la documentazione allegata e agli aggiornamenti. Il Ministero ha opposto un diniego, fondato su plurime ragioni: la sussistenza di un pericolo per la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, il pregiudizio alle relazioni internazionali, la natura del PAN come atto afferente alla formazione di atti normativi, amministrativi generali e di pianificazione e l’appartenenza all’attività di polizia.

La Motivazione della Corte

Il TAR ricorda che il diritto di accesso civico generalizzato, funzionale a favorire forme diffuse di controllo sull’attività amministrativa, trova i propri limiti nell’art. 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013. Tali limiti si collocano su piani distinti: per quelli posti a tutela di interessi pubblici o privati (commi 1 e 2), il diniego deve essere motivato indicando il concreto pregiudizio che subirebbero gli interessi protetti; per quelli del comma 3, invece, è sufficiente che il documento rientri nelle categorie di atti ivi elencate.

Il Collegio esclude, però, che il PAN possa essere ricondotto alla categoria degli atti di “formazione” di cui all’art. 24, co. 1, lett. c), l. n. 241/1990. Tale nozione, letta in parallelo con l’art. 13 della stessa legge, va riferita esclusivamente agli atti “preparatori in senso stretto”, come bozze o proposte, rispetto a un futuro provvedimento. Il PAN, al contrario, ha una natura composita: è ricognitivo, perché fotografa l’attuale stato della gestione migratoria; programmatico, perché individua le future modifiche normative e organizzative; finanziario, perché dipende dalle risorse disponibili. Non essendo un atto prodromico a uno specifico provvedimento, non opera il divieto di cui al comma 3 dell’art. 5-bis.

Quanto agli altri motivi di diniego, il TAR rileva un difetto di motivazione. Sebbene non si possa escludere che il PAN contenga informazioni sensibili, è altrettanto innegabile che esso includa anche elementi non coperti da riservatezza, come la mappatura della situazione nazionale o la ricognizione della normativa interna. L’amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto motivare puntualmente il pregiudizio concreto derivante dall’ostensione, limitandosi a menzionare le norme ostative senza un’adeguata istruttoria, e avrebbe dovuto valutare la possibilità di un accesso parziale al documento, oscurando le sole parti sensibili.

In accoglimento del ricorso, il TAR annulla il diniego e ordina al Ministero di consentire l’accesso almeno parziale al PAN e agli allegati entro 30 giorni. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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