Attività di imbottigliamento compatibile con le funzioni dei consorzi di tutela DOP (TAR Lazio n. 8322 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attività di imbottigliamento svolta da un Consorzio di tutela di una DOP è compatibile con le funzioni di “cura generale degli interessi” relativi alla denominazione, previste dall’art. 53, comma 15, della legge n. 128/1998, il quale richiama integralmente l’art. 2602 cod. civ., nei soli limiti in cui risulta finalizzata a un maggior efficientamento della produzione in termini di salvaguardia della qualità del prodotto e contenimento dei costi, non sia in concreto orientata a scopi di lucro e i conseguenti ricavi siano devoluti alle finalità consortili. È invece illegittimo il provvedimento che affermi l’incompatibilità tout court dell’attività di imbottigliamento con le funzioni del consorzio, fondandosi su un assunto apodittico e tautologico, senza esplicitare il percorso logico-giuridico sotteso al convincimento.

Il Fatto

Il Consorzio di tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, riconosciuto dal Ministero per lo svolgimento delle funzioni di tutela, aveva da sempre svolto l’attività di imbottigliamento del prodotto in favore di tutti i produttori della DOP, aderenti o meno al consorzio, al costo di produzione e senza alcun profitto. Con una nota del 2023 l’Amministrazione aveva contestato l’esercizio di tale attività, ritenendola estranea alle funzioni attribuite per legge al consorzio, fino ad intimare, con il provvedimento del 9 aprile 2025, la cessazione dell’attività di imbottigliamento entro sessanta giorni, sulla base anche di un parere dell’Avvocatura dello Stato mai comunicato. Il Consorzio ha impugnato il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 53, comma 15, della legge n. 128/1998 e dell’art. 2602 cod. civ., nonché il difetto di motivazione e di istruttoria. Ha altresì proposto istanza di accesso al parere dell’Avvocatura, respinta sia in primo grado sia in appello dal Consiglio di Stato, sull’assunto della natura difensiva del parere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter sindacare congiuntamente i motivi di ricorso, in quanto strettamente collegati sul piano logico. Richiamato il dato normativo, il TAR ha osservato che l’art. 53, comma 15, della legge n. 128/1998, nel richiamare integralmente l’art. 2602 cod. civ., ha inteso applicare ai consorzi di tutela le regole del codice civile nel rispetto delle preminenti finalità pubblicistiche di tutela, promozione e valorizzazione della denominazione. Da tale premessa il giudice ha tratto la conclusione che l’attività di imbottigliamento, in assenza di un chiaro dato letterale ostativo, debba essere valutata alla luce di un’interpretazione sistematica e teleologica.

La fase dell’imbottigliamento, per le specificità del disciplinare della DOP in questione — che impone contenitori dalla forma unica e caratteristiche tecniche determinate — rientra nel processo produttivo e non può che essere coerente con la “cura generale” degli interessi della denominazione. L’esternalizzazione della fase comporterebbe, per i piccoli e piccolissimi produttori, un aggravio di costi tale da comprometterne l’attività. Il servizio, svolto al costo di produzione e con ricavi integralmente destinati agli scopi consortili, non integra attività di lucro e non altera la concorrenza. Il Collegio ha citato, a sostegno, la sentenza della Corte di Giustizia CE del 16 maggio 2000 (Regno del Belgio contro Regno di Spagna).

Sotto il profilo motivazionale, il provvedimento è stato ritenuto carente, essendo l’affermazione dell’incompatibilità dell’attività fondata su un assunto apodittico e tautologico, privo di un’esplicitazione del percorso logico sotteso. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della novità della questione e dell’esito complessivo del giudizio, inclusi gli esiti dell’istanza incidentale di accesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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