Esclusione per mancato rispetto dei requisiti minimi tecnici e principio di equivalenza (TAR Lazio n. 6723 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di gara pubblica, il principio di equivalenza non è invocabile quando l’offerta abbia a oggetto un bene che non rispetta le caratteristiche tecniche obbligatorie previste dalla legge di gara, risolvendosi in un inammissibile aliud pro alio. L’esclusione per difformità dai requisiti minimi può operare anche in assenza di esplicita comminatoria, quando la lex specialis preveda caratteristiche espressamente definite come minime o descritte in modo da rivelarne con certezza il carattere essenziale. Solo ove permanga un margine di ambiguità riprende vigore il principio residuale del favor partecipationis, che impone di preferire l’interpretazione più rispettosa dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’esclusione dalla procedura aperta sopra soglia comunitaria, indetta per la fornitura e installazione di letti ospedalieri da terapia intensiva, e la conseguente aggiudicazione alla controinteressata. La stazione appaltante aveva disposto l’esclusione all’esito delle verifiche tecniche sul prodotto offerto, riscontrando una difformità rispetto al requisito minimo relativo al sistema di allungamento del piano rete, richiesto come elettrico e non meccanico. La ricorrente sosteneva che, esistendo soltanto due sistemi di allungamento del piano rete, quello elettrico e quello meccanico, il principio di equivalenza consentisse di offrire anche un prodotto similare, e che la stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere chiarimenti prima di escluderla.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, del Commissario Straordinario per il Giubileo e della relativa società, non essendo a questi riferibili gli atti impugnati. Nel merito, il collegio ha richiamato il principio per cui il concorrente che intenda presentare un prodotto equivalente incontra il limite della difformità del bene rispetto a quanto prescritto dalla lex specialis. L’aliud pro alio si configura quando l’offerta consente di offrire un bene radicalmente diverso da quello descritto, rendendo indeterminato l’oggetto dell’appalto.
Il capitolato tecnico prescriveva espressamente il requisito del sistema elettrico di allungamento del piano rete come caratteristica obbligatoria e minima. La Corte ne ha desunto che l’ammissibilità di un prodotto con allungamento meccanico avrebbe comportato l’offerta di un aliud pro alio, in quanto il requisito non era suscettibile di equivalenza. Ha inoltre valorizzato la circostanza che anche in sede di autotutela la stazione appaltante aveva confermato l’esclusione, rilevando che la meccanica di un allungamento può presentare analogie con quella elettronica, ma non può essere considerata equivalente, richiedendo azioni diverse da parte dell’utilizzatore.
La sentenza ha quindi respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure relative alla violazione dei principi di proporzionalità e del giusto procedimento. Ha infine compensato le spese di lite, considerato l’andamento del giudizio.
Nota della Redazione
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