La mancata impugnazione della graduatoria comporta carenza di interesse (TAR Lazio n. 10441 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di concorsi pubblici, la mancata impugnazione della graduatoria finale, una volta divenuta inoppugnabile, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso il giudizio di inidoneità o l’esclusione. L’atto di approvazione della graduatoria non costituisce una conseguenza inevitabile del provvedimento di esclusione, poiché comporta una nuova e autonoma valutazione di interessi, anche riferiti a soggetti terzi. Ne consegue che la declaratoria di improcedibilità del ricorso rende non rilevante l’eventuale questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava il giudizio della Commissione Medica che l’aveva dichiarata non idonea al servizio di polizia, deducendo l’illegittimità degli atti per violazione del bando di concorso, erronea applicazione del D.M. 30 giugno 2003 n. 198 e sollevando questione di legittimità costituzionale, oltre a dedurre vizi di motivazione.
Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, eccepiva l’improcedibilità del ricorso, evidenziando che il ricorrente aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la graduatoria di merito del concorso, dichiarato inammissibile dalla Prima Sezione consultiva del Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Secondo il Collegio, l’omessa impugnazione della graduatoria finale della procedura selettiva comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio proposto avverso il giudizio di inidoneità o l’esclusione.
La motivazione si fonda sul principio per cui l’atto di approvazione della graduatoria finale, pur inserendosi nella medesima sequenza procedimentale, non costituisce una conseguenza inevitabile del provvedimento di esclusione, comportando una nuova e autonoma valutazione di interessi, anche riferiti a soggetti terzi. L’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione non potrebbe, pertanto, incidere sulla graduatoria ormai divenuta inoppugnabile.
Il Collegio richiama il principio espresso da Consiglio di Stato, sez. II, n. 8935/2024, e rileva che, pur in assenza della produzione in atti del decreto decisorio del ricorso straordinario, l’esito inammissibile dello stesso risultava vincolante ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 1199/1971, che prevede una decisione conforme al parere del Consiglio di Stato.
La declaratoria di improcedibilità ha altresì reso non rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente avverso l’art. 3, comma 2, del D.M. 30 giugno 2003 n. 198. Le spese sono state compensate, attesa la peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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