Liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell’an debeatur (Cass. civ. Sez. I n. 6116 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provarne il preciso ammontare. Grava sulla parte interessata l’onere di provare l’an debeatur del diritto al risarcimento, ove contestato o non ritenuto in re ipsa, nonché ogni elemento di fatto utile alla quantificazione di cui possa ragionevolmente disporre. Il giudice deve indicare in maniera congrua, ancorché sommaria, le ragioni del percorso logico seguito. La norma non ha valenza surrogatoria della prova dell’esistenza del danno e del nesso causale.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale, aggiudicatario dell’appalto per la ristrutturazione di un edificio scolastico comunale, conveniva in giudizio l’ente committente, il responsabile unico del procedimento, il progettista e il direttore dei lavori. Dopo la consegna dei lavori, l’appaltatore aveva contestato l’impossibilità di utilizzo del modello d’infisso indicato nel progetto esecutivo quale unico da porre in opera, ritenendolo inidoneo a rispettare i coefficienti di trasmittanza di cui al d.lgs. n. 192/2005. Domandava quindi la nullità parziale del contratto o la sua risoluzione per inadempimento della committente, con condanna al risarcimento dei danni.
Il Tribunale rigettava le domande dell’attore e accoglieva le riconvenzionali dell’ente, dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore e condannandolo a risarcire i danni, liquidati equitativamente. La Corte d’Appello confermava in parte la decisione, rideterminando le spese di lite. L’appaltatore ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo — violazione dell’art. 1418 cod. civ. e degli artt. 21, 27 e 31 del d.lgs. n. 42/2004, per asserita necessità dell’autorizzazione del sovrintendente in ragione della natura di bene culturale dell’immobile — è dichiarato inammissibile. Il ricorso non censura l’affermazione di tardività della doglianza, prospettata solo nella comparsa conclusionale di prime cure, né contesta in modo specifico la ratio secondo cui la sostituzione degli infissi non rientrava tra le opere di demolizione e ricostituzione subordinate ad autorizzazione ministeriale.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione esige la contestazione specifica della ratio decidendi e che non può rimettersi in discussione, con una diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito. Non ogni vizio è deducibile in sede di legittimità: la revisione degli accertamenti di fatto è preclusa, salvo l’omesso esame di un fatto decisivo, nella specie insussistente.
Il secondo motivo — violazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ. e art. 122 cod. proc. civ. — è accolto. La Corte ricostruisce i presupposti della liquidazione equitativa: occorre la prova dell’esistenza di danni risarcibili e l’obiettiva impossibilità di provarne l’ammontare preciso. La parte interessata deve provare l’an debeatur, ove contestato, e ogni elemento utile alla quantificazione; la norma ha la sola funzione di colmare lacune insuperabili e non può assumere valenza surrogatoria della prova. Il giudice deve inoltre esplicitare, sia pur sommariamente, il percorso logico seguito.
Nel caso concreto la corte d’appello si è limitata a supporre il danno: l’assunto dell’impossibilità di eseguire le opere in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico non dà conto della dimostrazione dell’an del pregiudizio. Il motivo è quindi fondato; il terzo, sulle spese di lite ex d.m. n. 55/2014, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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