Prova presuntiva e consapevolezza della frode carosello nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 31643 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che contesti la fatturazione deve provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrandola anche per presunzioni, in base ad elementi oggettivi e specifici, con riferimento alla diligenza esigibile in ragione della qualità professionale. Ove l’Amministrazione assolva a tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile. Il giudice tributario, nel valutare gli elementi indiziari, non può esaminarli in modo parcellizzato, ma deve accertare se essi, singolarmente privi di valenza, non l’acquistino nella loro sintesi, in un rapporto di vicendevole completamento. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ma può essere fonte di prova da valutare unitamente agli altri elementi.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2005 e 2006, contestando l’indebita deduzione di costi e la detrazione di IVA relativi a fatture per operazioni inesistenti. Secondo la prospettazione erariale, un fornitore si serviva di un apparato di società “cartiere” per creare false fatturazioni di acquisto di merci, poi rivendute a clienti tra cui la contribuente.

La CTP accoglieva i ricorsi; la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio. La Cassazione, con ordinanza di rinvio, cassava per un nuovo esame. Riassunto il giudizio, la CTR accoglieva la prospettazione della contribuente. L’Agenzia ricorreva nuovamente per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende le eccezioni di inammissibilità del primo motivo, ritenendolo autosufficiente e volto a contestare non il merito ma la violazione delle norme sulla prova presuntiva. Esclude anzitutto l’applicazione dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, richiamando la sentenza n. 3800 del 2025, secondo cui tale disposizione riguarda le sanzioni tributarie e non l’accertamento dell’imposta. Restano quindi fuori dal suo ambito, tra l’altro, le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato.

La Corte ribadisce il principio della ordinanza di rinvio n. 14202 del 2019, richiamando Sez. V n. 9851 del 2018: l’Amministrazione ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, la conoscenza o conoscibilità dell’inesistenza del contraente; assolto tale onere, spetta al contribuente la prova contraria della massima diligenza.

Il giudice del rinvio, pur premettendo che dagli atti non emergeva la consapevolezza della società, ha poi preteso la prova della conoscenza della provenienza in nero del materiale, in violazione del richiamato principio. Ha valorizzato elementi irrilevanti, come il fatto che il fornitore non apparisse una cartiera, e ha esaminato gli indizi in modo parcellizzato, trascurando la loro valutazione unitaria, secondo il principio di Cass. n. 5374 del 2017.

Anche il giudizio sulla sentenza penale assolutoria è stato condotto in modo avulso dagli altri elementi di prova. La Corte ricorda che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, ancorché per gli stessi fatti, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ma può essere fonte di prova da valutare nel suo specifico ambito (Cass. n. 10578 del 2015; Cass. n. 5720 del 2007).

L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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