Valutazioni tecniche della commissione di concorso sindacabili solo per vizi macroscopici (TAR Toscana n. 563 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice di un concorso pubblico sugli elaborati scritti costituiscono espressione di amplissima discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di vizi macroscopici, rilevabili ictu oculi, quali errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Il voto numerico è formula sintetica della valutazione complessiva e non può essere sostituito da una diversa, opinabile, autovalutazione del candidato né dal confronto con elaborati di altri concorrenti, giacché un errore commesso a vantaggio di questi non ridonda in favore del ricorrente. In tema di ius superveniens, il principio di insensibilità delle procedure concorsuali in corso alle sopravvenienze normative non è assoluto: ammette deroghe quando la modifica regolamentare sia specificamente riferita a quella determinata procedura, con provvedimento motivato che la prenda in considerazione.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico bandito da una Camera di commercio per l’assunzione di una unità di personale in qualifica dirigenziale. Alla seconda prova scritta ha ottenuto 17,67 punti su 30, restando sotto la soglia minima di 21 punti richiesta dall’art. 11 del bando per l’ammissione all’orale.
Ha impugnato gli esiti delle prove scritte e, con successivi motivi aggiunti, la graduatoria finale, la valutazione dei titoli, gli esiti dell’orale e l’assunzione della candidata collocatasi al primo posto. Ammessa con riserva alla prova orale in via cautelare, ha contestato in particolare la sottostima del proprio elaborato, la composizione della commissione, le tracce assegnate, i limiti di tempo e spazio e la violazione dell’anonimato nella correzione.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità, ritenendo di seguire il criterio dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2011 e della Ad. plen. 27 aprile 2015: in assenza di graduazione ad opera della parte, il giudice ordina i motivi secondo la radicalità del vizio e il rapporto logico-diacronico tra essi. Esamina quindi per primo il motivo sulla seconda prova scritta, da cui dipende la stessa legittimazione della ricorrente a dolersi delle fasi successive.
Sul punto il Tribunale ricorda che la discrezionalità tecnica delle commissioni è sindacabile solo per vizi emergenti dalla sola lettura degli atti. La ricorrente oppone una propria autovalutazione dell’elaborato, ma non dimostra il trasmodare del potere valutativo nei vizi sintomatici dell’eccesso di potere. Il motivo è respinto.
Il rigetto rende inammissibili per difetto di interesse le censure su prima prova, titoli, orale, lingua inglese e asserito conflitto di interessi della controinteressata.
Sul quinto motivo, relativo alla presidenza della commissione affidata alla Vicesegretaria invece che al Segretario generale, il collegio applica il principio del tempus regit actum: la modifica dell’art. 8 del regolamento, intervenuta con delibera riferita espressamente a quella procedura, costituisce deroga legittima all’insensibilità della gara alle sopravvenienze. Il motivo è infondato.
Quanto alle tracce e ai limiti di tempo e spazio, la scelta rientra in un’ampia discrezionalità organizzativa, non sindacabile in assenza di vizi macroscopici; le tracce, peraltro, erano state estratte a sorte. Sull’anonimato, il verbale della commissione è atto pubblico assistito da fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ., non impugnato con querela di falso: il motivo è infondato. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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