Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (TAR Piemonte n. 1438 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto pagamento delle somme oggetto del giudicato nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere. Tale esito non preclude la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che vanno liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale. Rileva, a tal fine, la circostanza che l’ottemperanza sia stata eseguita solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso, così che, in assenza del sopravvenuto adempimento, sussistevano tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda. Le spese si distraggono in favore dei procuratori antistatari e la loro entità tiene conto dei parametri tariffari, dell’esito della controversia e della natura seriale dell’attività difensiva.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3000/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata il 14.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato. Il giudice civile aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a corrispondere alla ricorrente la retribuzione professionale docente.
La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero, costituitosi, ha eccepitò che la somma era stata liquidata con esigibilità al 24.01.2026, producendo una schermata non integralmente leggibile. Il Collegio ha richiesto chiarimenti con ordinanza n. 310/2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che, in corso di causa, la ricorrente ha attestato di aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto, come da cedolino stipendiale del gennaio 2026, e ha conseguentemente chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
Il Tribunale ha accolto tale richiesta, dichiarando cessata la materia del contendere in ragione dell’intervenuta ottemperanza alla sentenza civile azionata.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto di porle a carico del Ministero applicando il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. È risultato provato che la sentenza civile era rimasta inottemperata e che il pagamento è stato eseguito solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso.
Sussistevano, pertanto, tutti i presupposti — di merito e di rito — per l’accoglimento della domanda: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale del Ministero in data 29.11.2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
La liquidazione delle spese, effettuata secondo i parametri del D.M. 55/2014, è stata ridotta in considerazione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, dell’esito della controversia e dell’assimilabilità della causa, quanto al regime tariffario, al processo di esecuzione. Il Tribunale ha quindi condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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