Project financing: il TAR esclude obbligo di istruttoria sulla proposta privata (TAR Campania n. 1696 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di project financing a iniziativa privata, disciplinata dall’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, la fase di individuazione del promotore è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa. La verifica dell’interesse pubblico alla proposta e della sua coerenza con la programmazione, imposta dal comma 4, precede ogni altra valutazione o adempimento. La presentazione della proposta non determina alcun obbligo in capo all’amministrazione di avviare l’istruttoria di fattibilità tecnico-economica, neppure quando il progetto sia tecnicamente adeguato. Il privato promotore vanta mere aspettative di fatto. Le scelte compiute in tale fase sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo macroscopico travisamento di fatto, manifesta illogicità o contraddittorietà.

Il Fatto

Una società, capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese, presenta all’Autorità di Sistema Portuale una proposta di project financing, ex art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, per la riqualificazione di un porto e il potenziamento della capacità ricettiva mediante opere infrastrutturali.

L’Autorità comunica un preavviso di diniego, rilevando l’insussistenza dei presupposti per l’esame della domanda: la pianificazione in corso con il Comune, l’incompatibilità della salvaguardia degli operatori esistenti con gli affidamenti a evidenza pubblica delle concessioni demaniali e la presenza nella compagine di un operatore del trasporto marittimo. Il raggruppamento chiede la sospensione del procedimento in attesa del nuovo assetto pianificatorio, offrendo di rimodulare la proposta. L’Autorità qualifica la richiesta come soprassessoria e archivia l’istanza. La società impugna il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura di incompetenza del Presidente dell’Autorità. L’art. 8 della legge n. 84/1994 attribuisce al Presidente specifici poteri decisioniali in materia di amministrazione ordinaria e straordinaria delle aree del demanio marittimo, da esercitarsi alla luce delle scelte strategiche sottoposte al Comitato di Gestione. La proposta conteneva opere destinate a modificare la struttura portuale, sicché il vizio non sussiste.

Il cuore della decisione riguarda la fase preliminare della finanza di progetto. Il giudice ricorda che la procedura è una fattispecie a formazione progressiva, articolata nella selezione del progetto di pubblico interesse e nella successiva gara. L’art. 193, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 impone all’ente concedente, prima di ogni altra valutazione, la verifica dell’interesse pubblico e della coerenza con la programmazione.

Tale fase, ancorché procedimentalizzata, è espressione di amplissima discrezionalità. L’amministrazione non sceglie la migliore tra più offerte, ma valuta se sussista un interesse pubblico che giustifichi l’accoglimento della proposta. La presentazione dell’istanza non comporta alcun obbligo di avviare l’istruttoria, restando in capo alla P.A. il potere di rinviare o non procedere affatto, con valutazioni di merito. Il promotore vanta mere aspettative di fatto.

Ne deriva che le scelte compiute in questa fase sono sottratte al sindacato di legittimità, censurabili solo per macroscopico travisamento di fatto, manifesta illogicità o contraddittorietà. Nel caso concreto l’Autorità ha assolto l’onus motivazionale, giustificando la mancata attivazione dell’istruttoria con l’incompatibilità del progetto rispetto al preminente interesse pubblico e con le interlocuzioni in corso per il nuovo piano regolatore portuale. Il privato non può condizionare l’iter di pianificazione.

Nessun onere grava poi sull’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di sospensione, restando salva la facoltà dell’operatore di riorientare e ripresentare il progetto. Stante la natura plurimotivata del provvedimento, le ulteriori censure restano assorbite. Il ricorso è respinto, con condanna della società alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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