Opposizione all’esecuzione inammissibile non accerta la cessione del credito (Cass. civ. Sez. I n. 8274 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità in rito dell’opposizione di terzo all’esecuzione non comporta alcun accertamento di merito sull’esistenza o sulla validità della cessione del credito, né sul permanere della titolarità del credito in capo al cedente. Nel giudizio di impugnazione dell’atto di recupero di un pagamento ricevuto dal debitore poi fallito, il giudice non deve stabilire se la cessione sia opponibile al creditore pignorante, ma se essa sia opponibile al concordato preventivo e al successivo fallimento del cedente. Ove la cessione sia opponibile, il credito ceduto non entra nell’attivo offerto ai creditori e la sua riscossione da parte del cessionario non lede la par condicio creditorum.
Il Fatto
Il curatore di un fallimento convenne in giudizio il titolare di una ditta individuale per ottenere la restituzione di una somma riscossa in forza di una procedura esecutiva presso terzi conclusasi nel 1996 con ordinanza di assegnazione. I pagamenti erano stati eseguiti dal terzo debitore in tre tranche: la prima dopo l’ammissione dell’imprenditore al concordato preventivo, le altre due dopo la sentenza di omologa, poi dichiarato risolto con conseguente fallimento. L’attore deduceva l’inefficacia dei pagamenti ai sensi degli artt. 140 e 67 l. fall. e la loro nullità ex art. 168 l. fall.
Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’appello respinse il gravame, sul rilievo che il credito aveva natura concorsuale e andava realizzato nei limiti della proposta concordataria. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione con tre motivi, deducendo tra l’altro che il credito pignorato era stato ceduto dal debitore a una banca prima della domanda di concordato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto due eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente in memoria: l’inopponibilità del concordato fallimentare, per non aver ricevuto comunicazioni, e il difetto di legittimazione della società terza assuntrice a resistere in cassazione. Le eccezioni sono inammissibili ex art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c., perché l’una meramente assertiva e l’altra fondata su un documento non prodotto, né allegato.
La Corte richiama il principio, più volte enunciato, secondo cui la facoltà di costituirsi in cassazione spetta al successore a titolo particolare di chi fu parte nel merito, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., quando il dante causa non si sia costituito, per non comprimere il diritto di difesa dell’avente causa. Sul punto richiama Cass. 11638/2016, 23439/2017, 33444/2018, 25423/2019 e Cass. 5987/2021.
Nel merito, il terzo motivo è accolto. La corte territoriale aveva respinto la censura osservando che l’opposizione all’esecuzione proposta dalla banca, sul rilievo che il credito le era stato ceduto, era stata dichiarata inammissibile. La Corte di cassazione ritiene l’affermazione errata in diritto: la declaratoria di inammissibilità in rito non può contenere alcun accertamento sulla sussistenza o validità della cessione, che la stessa corte d’appello sembrava aver dato per pacifica.
Il giudice del rinvio, inoltre, non deve valutare se la cessione fosse opponibile al creditore pignorante, ma se fosse opponibile al concordato e al successivo fallimento del cedente. Solo in caso di opponibilità, infatti, il credito ceduto non sarebbe entrato nell’attivo offerto ai creditori e la sua riscossione da parte del ricorrente non avrebbe violato la par condicio. L’accoglimento del motivo assorbe i primi due e comporta cassazione con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.