Esdebitazione del socio illimitatamente responsabile: meritevolezza e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 21201 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento che respinge l’istanza di esdebitazione del socio illimitatamente responsabile di società fallita, il requisito della meritevolezza previsto dall’art. 142, primo comma, l. fall. attiene all’apprezzamento dei fatti e delle prove ed è riservato al giudice del merito. È pertanto inammissibile, in sede di legittimità, il motivo di ricorso che, contrapponendo una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, solleciti la Corte a un riesame delle risultanze istruttorie: il controllo di cassazione è limitato al profilo logico-formale e alla correttezza giuridica, non al merito della causa. Resta assorbita la censura che investa il presupposto oggettivo di cui all’art. 142, secondo comma, l. fall., quando l’affermazione sul punto sia svolta dal giudice del merito ad abundantiam e non integri autonoma ratio decidendi.

Il Fatto

La corte d’appello ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente, dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo, avverso il provvedimento del tribunale che, dopo la chiusura del fallimento, aveva respinto la richiesta di concessione del beneficio dell’esdebitazione.

Il giudice del merito ha ritenuto insussistente il requisito soggettivo della meritevolezza, non reputando plausibili le giustificazioni offerte dal ricorrente per escludere la propria responsabilità in ordine alla violazione degli obblighi di comunicazione, custodia e tutela, consumatasi con l’ingresso di soggetti estranei nell’immobile del fallimento e con la consegna a terzi di merce acquisita all’attivo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla sola Agenzia delle entrate, restando il fallimento intimato.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 142 l. fall., oltre all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti e assume di non aver violato alcuno degli obblighi previsti dalla norma, sostenendo che l’esposto del curatore è rimasto senza seguito, che non è stato provato alcun trafugamento di beni inventariati né una sua complicità e che dai certificati penali non risultano procedimenti a suo carico.

La Corte dichiara inammissibili le censure che investono il capo del decreto relativo alla meritevolezza. Il ricorrente, infatti, sollecita un riesame delle risultanze istruttorie per ottenere una nuova valutazione delle circostanze in base alle quali il giudice del merito ha ritenuto che egli fosse venuto meno ai doveri di collaborazione e agli obblighi di non ritardare lo svolgimento della procedura e di non aggravarne il dissesto, avendo consentito l’ingresso a soggetti estranei nell’immobile del fallimento e concorso nella consegna di merce acquisita all’attivo.

La Corte ribadisce il principio per cui, nel ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui la parte sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale. Il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente, poiché l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità: a quest’ultimo non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, al quale resta riservato individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. La Corte richiama, in proposito, un proprio precedente (Cass. n. 32505 del 2023).

Quanto al presupposto oggettivo di cui all’art. 142, secondo comma, l. fall., la relativa censura resta assorbita, essendo rivolta contro un’affermazione svolta dalla corte del merito ad abundantiam, che dunque non integra un’autonoma ratio decidendi. Infine, stante l’inammissibilità dell’impugnazione e tenuto conto del principio di ragionevole durata del processo, la Corte reputa superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri creditori ammessi al passivo, litisconsorti necessari cui il ricorso non risulta notificato.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in dispositivo, e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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