Ottemperanza al giudicato sul beneficio ex legge 107/2015 (TAR Marche n. 273 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo all’Amministrazione, il ricorso è procedibile e, in assenza di ragioni contrarie opposte dalla P.A., è fondato l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza. Il termine assegnato all’Amministrazione per l’adempimento è di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione di ottemperanza. La sola nomina del Commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia, assolve funzione acceleratoria e giustifica il rigetto dell’istanza di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. Il titolo, regolarmente notificato, era passato in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della cancelleria.
Ritenendo che il giudicato non fosse stato eseguito, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affrontato la questione della procedibilità del ricorso, verificando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Poiché la notifica del titolo all’Amministrazione era avvenuta prima della proposizione del ricorso, il requisito è stato ritenuto soddisfatto.
Nel merito, il ricorso è stato accolto, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. La P.A., costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato Commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, con attribuzione di ogni potere necessario all’assolvimento del mandato e con facoltà di avvalersi della struttura organizzativa competente.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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