Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 269 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, integra il presupposto di procedibilità del ricorso quando l’amministrazione non abbia provveduto. La sola costituzione formale dell’amministrazione, senza opposizione di ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, conferma la fondatezza della domanda e impone la dichiarazione dell’obbligo di esecuzione integrale del giudicato. La nomina del Commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia, assolve funzione acceleratoria e sostituisce l’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., che non va riconosciuto in assenza di particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Macerata n. 263/2024, ha dichiarato il diritto del ricorrente di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario. Il titolo è stato notificato all’amministrazione in data 30.07.2025 e, per mancata impugnazione nei termini, è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 04.12.2025.

Il ricorrente lamenta la mancata esecuzione del giudicato e propone ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. L’amministrazione si costituisce con memoria meramente formale. All’udienza camerale la causa viene trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione della procedibilità del ricorso. Rileva che, dopo la notificazione della sentenza all’amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa, è decorso il termine di 120 giorni prescritto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il requisito di legge risulta pertanto integrato.

Nel merito il ricorso è fondato, poiché il titolo indicato non è stato eseguito. Il Tribunale osserva che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine dilatorio, l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Segue l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme già eventualmente corrisposte. Viene assegnato all’amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo l’inutile scadenza del termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato.

Il Collegio rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi degli art. 93 c.p.c. e art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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