Esecuzione del giudicato sulla carta docente al precario tramite commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 419 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente precario il diritto alla carta docente, quando risulti decorso inutilmente il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96. Il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire, sicché non può riconoscere gli interessi legali non previsti dalla pronuncia stessa, né supplire alla mancata proposizione della specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. Per il caso di ulteriore inottemperanza il giudice nomina sin d’ora il Commissario ad acta, senza liquidazione di compenso quando le funzioni siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 135/2024 del 25 marzo 2024 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a rendere disponibile la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con accredito di 1.500,00 euro, e al pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva delle ferie.
Il ricorrente deduce la mancata esecuzione della parte relativa alla carta docente, nonostante la notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, documentato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia. Chiede l’assegnazione della carta con le modalità e le funzionalità previste dal d.P.C.M. 28 novembre 2016, l’accredito dell’importo con interessi legali e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, sussistono i presupposti per il rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. L’inerzia dell’Amministrazione rispetto al giudicato del giudice ordinario integra il presupposto dell’ottemperanza.
Risulta altresì decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La sentenza era stata notificata il 16 luglio 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
Il Tribunale accoglie quindi la domanda e ordina al Ministero di dare esecuzione in parte qua al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.
Quanto agli interessi legali, il Collegio osserva che nulla dispone in merito la sentenza da eseguire e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto in essa racchiuso, richiamando TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 980 del 14 febbraio 2018. Né è stata proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati anzi espressamente chiesti gli interessi dalla maturazione del credito al saldo. L’istanza è pertanto rigettata.
Per il caso di ulteriore inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora il Commissario ad acta nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, da distrarre in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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