Riconoscimento titoli esteri, il silenzio dell’amministrazione è inadempimento (TAR Lazio n. 10545 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, seguita dalla scadenza del termine per provvedere senza che l’amministrazione abbia assunto alcuna decisione, integra gli estremi del silenzio inadempimento. L’obbligo di provvedere sorge indipendentemente da eventuali richieste di integrazione documentale, che devono essere formulate dall’autorità competente entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Il termine complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento è fissato in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. L’inerzia dell’amministrazione, protrattasi oltre il termine, legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza volta al riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito presso un’università spagnola. Nonostante il decorso del termine di legge, l’amministrazione non concludeva il procedimento, impedendo alla ricorrente l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Avverso tale inerzia, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando la sussistenza dei presupposti per configurare l’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento. Ha precisato che l’amministrazione non si è pronunciata sulla domanda presentata, violando sia il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia il termine specifico di tre mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007.
La Corte ha inoltre chiarito che il termine complessivo di quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni documentali, era ormai decorso, essendo l’amministrazione rimasta inerte e non avendo formulato alcuna richiesta di integrazione. Ha pertanto configurato l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento, disponendo l’obbligo per il Ministero di provvedere entro centoventi giorni dalla notifica della sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Nell’espletare il procedimento, sia l’amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamando i precedenti della Corte di Giustizia UE e le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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