Revoca contributi agricoli e misura collaborativa impongono autotutela AGEA (TAR Sicilia n. 2374 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta sostituzione dell’informazione interdittiva antimafia con la misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, unitamente al decreto regionale che revochi il provvedimento di revoca del contributo e ripristini i benefici originari, impone all’organismo pagatore di annullare in autotutela i propri atti di recupero e di sospensione dei pagamenti. L’argomento della non retroattività della sola misura collaborativa riguarda un profilo diverso da quello, più ampio, della efficacia del ripristino dei benefici disposto dall’amministrazione regionale, sicché AGEA non può disattendere unilateralmente gli effetti dei provvedimenti sopravvenuti. Resta invece estranea alla giurisdizione amministrativa la controversia sull’escussione della polizza fideiussoria, che appartiene al giudice ordinario.
Il Fatto
L’azienda agricola del ricorrente aveva ottenuto, con decreto assessoriale del 2020, un contributo per un progetto di investimenti nell’ambito del P.S.R. Sicilia 2014-2020. A seguito di una informazione interdittiva antimafia emessa dalla competente Prefettura, l’amministrazione regionale ha revocato il contributo con decreto del 26 luglio 2024, richiedendo la restituzione delle somme e l’escussione della garanzia fideiussoria prestata da una compagnia assicurativa.
Il ricorrente ha impugnato gli atti di revoca e di recupero, contestando l’automatismo tra legame familiare e condizionamento dell’impresa, e ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sulle istanze di aggiornamento. Nell’ottobre 2024 la Prefettura ha riscontrato le istanze rappresentando l’assenza di elementi idonei a riavviare l’esame. Il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sono stati respinti in sede cautelare, prima dal TAR e poi dal CGARS, sul rilievo della mancata impugnazione dell’interdittiva presupposta.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio sono intervenuti fatti nuovi. La Prefettura, con provvedimento del 9 giugno 2025, ha accolto l’istanza di aggiornamento e ha sostituito l’interdittiva con la misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. L’amministrazione regionale, con decreto del 23 luglio 2025, ha revocato il precedente decreto di revoca, ripristinando i benefici concessi nel 2020 e annullando la richiesta bonaria di restituzione. AGEA, con nota del 31 ottobre 2025, ha però negato l’istanza di riesame, confermando la sospensione totale dei pagamenti e il diritto al recupero delle somme riferite alle domande presentate prima del 9 giugno 2025.
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso introduttivo e sul primo ricorso per motivi aggiunti, essendo la pretesa del ricorrente integralmente soddisfatta dai provvedimenti sopravvenuti.
Sul secondo ricorso per motivi aggiunti il TAR ha accolto la censura di illegittimità derivata. L’argomento di AGEA — la non retroattività della sola sostituzione dell’interdittiva con la misura collaborativa — non considera che il decreto regionale non si è limitato a recepire la sostituzione per il futuro, ma ha revocato il decreto di revoca e disposto il ripristino dei benefici originari, con annullamento della lettera bonaria. AGEA avrebbe quindi dovuto procedere all’annullamento in autotutela dei propri atti, adottati in conseguenza dei provvedimenti regionali poi revocati, non potendone disattendere unilateralmente gli effetti.
Il ricorso introduttivo è invece dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione quanto agli atti di escussione della garanzia: la controversia sulla polizza fideiussoria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di rapporto civilistico privo di carattere autoritativo, con possibilità di riproporre il giudizio entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese del secondo ricorso seguono la soccombenza di AGEA.
Nota della Redazione
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