Esecuzione del giudicato sulla Carta docente e nomina del Commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 434 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali decorre dalla notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’Amministrazione debitrice. Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti per esperire il rimedio dell’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., con conseguente ordine di esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La mancata costituzione dell’Amministrazione e la non contestazione dell’omesso adempimento confermano l’accoglimento della domanda.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 453/2023 in data 12 luglio 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di euro 3.500,00.
La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 18 aprile 2025. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi, emergono i presupposti per il rimedio giudiziale ex artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.
Il Tribunale accerta altresì la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 24 novembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Sul punto il Collegio richiama un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi euro 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.