Gara-ponte legittima se non elude la disciplina statale (TAR Lazio n. 9750 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina statale di cui all’art. 4 della l. n. 118/2022, come sostituito dall’art. 1 del d.l. n. 131/2024, conv. con modif. dalla l. n. 166/2024, pur essendo di immediata applicazione alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime avviate dal 17.9.2024, non preclude all’ente concedente, ove non vi siano più concessioni in essere da prorogare, di indire una gara-ponte di durata inferiore a quella minima legale, purché finalizzata ad assicurare l’ordinata programmazione delle future procedure di affidamento e la continuità dei servizi turistico-ricreativi. È inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione differita della lex specialis solo quando le clausole non siano immediatamente escludenti e la lesione si concretizzi con la mancata aggiudicazione; sussiste invece l’interesse all’impugnazione immediata quando si contestano gli elementi essenziali della concessione, quali la durata e il corrispettivo, poiché l’eventuale vittoria nella procedura non farebbe venire meno la lesione lamentata.

Il Fatto

Una società operante nel settore turistico, già concessionaria di un’area demaniale del litorale di Roma Capitale, ha impugnato l’avviso pubblico del 14.2.2025 e gli atti presupposti, con cui l’ente aveva indetto una procedura per l’affidamento di n. 31 concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, in via transitoria in attesa delle procedure a lungo termine. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione della disciplina statale di riordino del settore, la mancata previsione dell’indennizzo per i gestori uscenti e l’illegittimità dell’inserimento tra i criteri di valutazione dell’offerta economica di una royalty sul fatturato, oltre alla illegittimità di vari vincoli di partecipazione e dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Il Tribunale, dopo aver accolto la domanda cautelare (poi riformata in appello), ha integrato il contraddittorio nei confronti degli operatori risultati aggiudicatari all’esito della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, ritenendo che le censure riguardanti la durata del titolo e la royalty attengano agli elementi essenziali del rapporto concessorio, con la conseguenza che la lesione è attuale già al momento della proposizione del ricorso e prescinde dagli esiti della procedura. L’eventuale esito vittorioso non farebbe venir meno l’esigenza di tutela, poiché il bene della vita conseguibile sarebbe diverso da quello plasmato dalle regole di gara; né l’emenda giurisdizionale postuma garantirebbe la correzione senza alterare la par condicio dei concorrenti.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata applicazione integrale dell’art. 4 della l. n. 118/2022. Pur essendo la nuova disciplina di immediata applicazione, il legislatore ha stimato necessario un apprezzabile lasso temporale per l’attuazione del nuovo modulo procedimentale, tanto da giustificare la proroga delle concessioni in essere sino al 30.9.2027. Nel peculiare contesto del litorale romano, ove non vi sono più concessioni da prorogare, la scelta di indire una gara-ponte non è palesemente illogica, poiché consente di garantire la continuità dei servizi e l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento secondo il nuovo paradigma normativo.

Quanto alla royalty sul fatturato, quale criterio di valutazione dell’offerta economica, il Tribunale ne ha affermato la legittimità, richiamando il principio per cui le potestà di determinazione e riscossione del canone seguono la titolarità del bene, che è rimasta in capo allo Stato. La previsione, pur atipica, trova giustificazione causale nella valorizzazione del bene demaniale in favore dell’erario e, essendo determinata per relationem al futuro andamento dell’attività, non è indeterminabile; essa si adatta alla natura transitoria della procedura, evitando l’imposizione di un costo fisso non ammortizzabile in un arco temporale limitato.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibili i restanti motivi in quanto non attinenti a clausole immediatamente escludenti e, comunque, li ha ritenuti infondati: la mancata previsione dell’indennizzo non è viziata, non essendovi concessionari uscenti ma occupanti sine titulo; la consistenza dei beni è sufficientemente determinata dalle schede tecniche; i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e i vincoli di partecipazione e aggiudicazione sono coerenti con finalità pro-concorrenziali di apertura del mercato a nuovi operatori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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