Aree idonee ex lege e VIA senza concerto del MIC sull’agrivoltaico (TAR Piemonte n. 1324 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il favor per la massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, enunciato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 190/2024, e il favor ulteriore per gli impianti collocati su aree idonee ex lege consentono al MASE di esprimere la valutazione di impatto ambientale senza il previo concerto del Ministero della Cultura, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 199/2021. Le Linee Guida ministeriali del 27 giugno 2022 in materia di impianti agrivoltaici, prive di copertura di rango primario, non costituiscono parametro di legittimità dell’agire amministrativo, incidendo su materia di legislazione concorrente. Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnico-valutativa si arresta innanzi alla mancata dimostrazione di macroscopiche illogicità o errori valutativi. Il carattere agrivoltaico dell’impianto e la qualificazione delle aree come idonee ex lege rendono recessivo l’interesse paesaggistico.

Il Fatto

La controinteressata proponente è titolare di un progetto per un impianto agrivoltaico con potenza di picco di circa 76 MW e annesso sistema di accumulo, da realizzare in area risicola nei Comuni vercellesi di Santhià e Carisio, ricompresa tra i progetti strategici per la transizione energetica inseriti nel PNRR e nel PNIEC. Con istanza del 17.05.2022 la proponente ha avviato il procedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006. L’istruttoria tecnica è stata affidata alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, che ha espresso parere positivo condizionato, mentre la Soprintendenza PNRR ha reso parere tecnico-istruttorio negativo. Insorto il contrasto, il MASE ha rimesso gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis, legge n. 400/1988.

A seguito della ricollocazione del progetto in area idonea ex artt. 20 e 22 d.lgs. n. 199/2021, accertata dalla Soprintendenza PNRR, il MASE ha espresso con decreto prot. n. 649 del 30.10.2025 giudizio positivo di compatibilità ambientale. La Provincia di Vercelli, avanti la quale pende il procedimento di autorizzazione unica, ha impugnato il decreto davanti al TAR Piemonte, deducendo quattro censure: pretermissione del parere del MIC, violazione delle Linee Guida agrivoltaiche, omessa valutazione dell’impatto delle opere di connessione e mancata considerazione dell’interferenza del cavidotto con un’area sottoposta a bonifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni in rito per l’infondatezza nel merito del ricorso. Quanto alla prima censura, il bilanciamento degli interessi antagonistici è regolato dal principio di massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di matrice sovranazionale, enunciato nell’ordinamento nazionale dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 190/2024. Il legislatore ha attribuito un favor ulteriore agli impianti collocati su aree idonee ex lege, stabilendo all’art. 22 d.lgs. n. 199/2021 che il relativo impatto ambientale sia vagliato dal MASE senza il previo concerto del MIC.

Le caratteristiche agrivoltaiche costituiscono un elemento di differenziazione premiante, come statuito da Cons. Stato, IV, 16.02.2026 n. 1208, che, in caso di diniego, richiede una congrua e specifica motivazione. Il MASE ha richiamato la nota della Commissione PNRR-PNIEC con cui si esclude la presenza di colture DOP, si ritengono adeguate le forme di conduzione agricola proposte, in quanto meno idroesigenti, e si ribadisce il valore orientativo delle Linee Guida. Sul piano paesaggistico, il Piano regionale non detta divieti localizzativi e, considerata la prevalenza dell’interesse alla diffusione delle rinnovabili e la qualificazione delle aree come idonee, il Ministero non ha condotto una valutazione carente, dovendosi dare preminenza alle ragioni energetiche salvo motivazione rafforzata (TAR Lazio, III, 21.7.2025 n. 14490).

La seconda doglianza non merita accoglimento. Le Linee Guida del 27 giugno 2022 non possono fungere da parametro di legittimità, incidendo, senza previsione primaria di vincolatività, sulla materia concorrente dell’energia ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. Nel merito, i requisiti risultano sostanzialmente rispettati: le colture DOP e IGP sono assenti nell’area di sedime, il sindacato sulla discrezionalità tecnica si arresta innanzi alla mancata dimostrazione di macroscopiche illogicità, e la valutazione delle alternative localizzative è declinata in termini di soluzioni ragionevoli (Cons. Stato, IV, 8.5.2026 n. 3611). La praticabilità della coltura risicola post operam è non irragionevolmente esclusa in base alle previsioni di contrazione idrica.

La terza censura è infondata: il parere n. 243/2023 richiama per relationem l’esito istruttorio del progetto ID 8264, che tratta approfonditamente le opere di connessione destinate ad essere condivise. La successiva traslazione dei raccordi, resa necessaria dalla fascia di rispetto del Torrente Elvo, costituisce una modifica migliorativa, non idonea a minare l’attendibilità della pregressa valutazione. Quanto alla quarta censura, la proponente ha adempiuto agli obblighi del d.P.R. n. 120/2017 predisponendo la relazione sulle terre e rocce da scavo, e il MASE ha presidiato il profilo con la condizione ambientale n. 7; la violazione dell’art. 242-ter d.lgs. n. 152/2006 è priva di riscontro. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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