Esecuzione del giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 547 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rito di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile quando il creditore deduca l’inosservanza di un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario e l’Amministrazione non contesti l’omesso adempimento. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) decorre dalla notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Se le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente già incardinato nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti destinatari della cosiddetta Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 318/2023 in data 5 giugno 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire a ciascun ricorrente, tramite il sistema della Carta elettronica, un importo nominale variabile tra 500 e 3.000 euro.

Gli interessati hanno dedotto che la decisione era rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 28 maggio 2025. Il Ministero si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato senza contestare l’omesso adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto addotto e documentato dai ricorrenti e della mancata contestazione dell’Amministrazione resistente, emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario. La pretesa creditoria risulta certa, liquida ed esigibile nei termini fissati dalla pronuncia di condanna.

Il Tribunale ha poi verificato il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine è decorso dalla notificazione della sentenza in data 10 febbraio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.

Sul punto il Collegio richiama un indirizzo consolidato dei giudici amministrativi (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209; TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370; TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 settembre 2024 n. 586; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 12 agosto 2024 n. 2432; TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169), secondo cui la notificazione al domicilio digitale è sufficiente a far decorrere il termine di esecuzione.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.

Il Collegio ha infine escluso la liquidazione di alcun compenso al Commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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