Accesso civico generalizzato, atto confermativo e termine dimidiato di impugnazione (TAR Sicilia n. 2021 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso civico generalizzato, il ricorso avverso il diniego opposto dall’amministrazione è soggetto al termine dimidiato di trenta giorni previsto dall’art. 116 cod. proc. amministrativo. Tale termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento di rigetto originario e non è interrotto né dall’istanza di annullamento in autotutela né dal successivo rigetto che null’altro aggiunga al primo. L’atto che si limiti a confermare una precedente determinazione negativa, senza alcun contenuto nuovo, ha natura meramente confermativa e non apre un nuovo termine di impugnazione: il ricorso notificato oltre la scadenza è pertanto irricevibile. La sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti in corso di causa determina, per la parte corrispondente, la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Un sindacato di militari presenta istanza di accesso civico generalizzato per ottenere documenti relativi alla valutazione dei rischi e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Reggimento resistente oppone un primo diniego totale, adottato nel febbraio 2026.

Il sindacato propone istanza di annullamento in autotutela, riproponendo la domanda originaria. L’amministrazione risponde con un secondo provvedimento, che richiama le ragioni già espresse e conferma il rigetto. Il ricorrente notifica allora il ricorso, nell’aprile 2026, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione e l’ordine di esibizione. In corso di causa l’amministrazione rilascia parte dei documenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due questioni distinte: la sorte del ricorso rispetto ai documenti medio tempore ostesi e l’ammissibilità del gravame quanto agli atti residui.

Sui primi, la nota con cui l’amministrazione ha assentito al rilascio determina cessazione della materia del contendere parziale, non essendo più controversa la pretesa ostensiva per quella parte.

Sugli atti mancanti, il Tribunale aderisce all’eccezione erariale, riqualificandola da inammissibilità in irricevibilità. Il diniego originario risale al 19 febbraio 2026, mentre il ricorso è stato notificato il giorno 11 aprile 2026: ben oltre il termine dimidiato di trenta giorni fissato dall’art. 116 cod. proc. amministrativo.

La successiva nota di riscontro, adottata a fronte dell’istanza di autotutela, non vale a riaprire il termine. Essa ha natura di atto meramente confermativo: non introduce alcun elemento nuovo rispetto al diniego precedente. Il sindacato, con l’istanza in autotutela, si era limitato a chiedere l’annullamento della determinazione negativa e a riproporre la domanda originaria, ricevendo in risposta un rigetto che ribadisce le ragioni già esplicitate.

Il termine decadenziale, pertanto, decorre dalla presa di conoscenza del primo rigetto e non dall’atto confermativo. Il gravame, proposto tardivamente, è irricevibile. Le spese sono compensate in ragione della soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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