Esecuzione del giudicato e carta docente ai docenti precari (TAR Emilia-Romagna n. 544 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato ex art. 112 cod. proc. amm. è ammissibile quando il creditore dimostri il passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario e la persistente inottemperanza dell’amministrazione. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’amministrazione debitrice, idoneo allo scopo anche per gli enti pubblici. Accertata l’omissione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, senza liquidazione di compenso quando l’incarico sia affidato a un dipendente della stessa struttura debitrice.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti precarie, hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 397/2024 del 9 maggio 2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto di ciascuna a ottenere la carta docente, per gli anni scolastici indicati, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.

Le interessate hanno dedotto che la decisione è rimasta ineseguita nonostante la regolare notifica e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 11 marzo 2025. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale previsto dagli art. 112 e segg. cod. proc. amm., alla luce di quanto dedotto e documentato dalle ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’amministrazione, neppure costituitasi.

È stato accertato che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 concede alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza è avvenuta in data 31 luglio 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.

Il Tribunale ha richiamato sul punto una pluralità di pronunce conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024, confermando l’orientamento secondo cui la notifica al domicilio digitale vale a far decorrere il termine per l’esecuzione.

In accoglimento della domanda, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.

Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso al Commissario. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, seguono la soccombenza del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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