Esecuzione del giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 588 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ordina gli adempimenti imposti nel termine fissato. Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione. Il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto contenuto nella sentenza del giudice ordinario e, in particolare, non può riconoscere interessi non previsti dal titolo esecutivo. In caso di perdurante inottemperanza nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso.

Il Fatto

Un docente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la Carta docente per due anni scolastici, per l’importo di 500,00 euro annui, ed era stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

Il ricorrente ha dedotto che la decisione era rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, documentato da apposita certificazione della Cancelleria. Ha quindi chiesto che venisse ordinata l’ottemperanza, con determinazione delle relative modalità esecutive. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale previsto dagli artt. 112 e segg. cod. proc. amm. L’Amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario e non si è neppure costituita, con la conseguenza che resta incontestata la mancata esecuzione.

Il Tribunale ha poi verificato il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine è stato ritenuto scaduto in ragione della notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero, idoneo allo scopo secondo un orientamento conforme richiamato dal Collegio.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha invece rigettato l’istanza relativa agli interessi legali: la sentenza da eseguire nulla dispone in merito e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario. Nel caso di specie, inoltre, non era stata proposta la specifica azione di condanna prevista dall’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà su richiesta del ricorrente e nei termini indicati. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato previsto alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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