Restituzione di cubatura e acquisizione sanante: nessun periculum nella fase cautelare (TAR Puglia n. 344/2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, il giudice amministrativo deve verificare la sussistenza del periculum in mora, il cui onere di allegazione grava sulla parte ricorrente. La mera prospettazione di profili di rilevanza economica, ancorché derivanti da precedenti e risalenti atti dell’amministrazione, non integra il requisito del danno grave e irreparabile. Le questioni preliminari in rito e di ammissibilità della domanda giudiziale, così come il merito della controversia, non possono essere delibate nella fase cautelare ma solo nella sede di trattazione del merito del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di Triggiano nel 2005 e nel 2009, impugnava la nota di risposta dell’amministrazione comunale alla propria diffida. L’istanza riguardava la restituzione di una cubatura di 7.363,85 mc e delle corrispondenti aree di sedime, libere da costruzioni, ovvero l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 327/2001. La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione della sua efficacia, nonché l’accertamento dell’obbligo del Comune di restituire l’intera cubatura espressa dai suoli oggetto della convenzione, destinati a interventi di edilizia residenziale pubblica.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente rilevato che la società istante aveva impugnato una nota di risposta articolata dell’amministrazione, inerente alla richiesta di restituzione dei volumi e delle aree. Il Collegio ha considerato la natura della controversia, caratterizzata da profili di rilevanza economica, e ha ritenuto che il danno grave e irreparabile non fosse configurabile nella fattispecie.

Il Tribunale ha evidenziato che non sussiste il periculum richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm. per l’accoglimento della domanda cautelare. Il chiaro tenore del provvedimento gravato faceva emergere questioni di natura economica, ma non una situazione di urgenza tale da giustificare la misura interinale richiesta.

Inoltre, il Collegio ha precisato che la domanda giudiziale, comprensiva delle questioni preliminari di rito o di ammissibilità, può essere delibata soltanto nella sede di trattazione del merito del ricorso. La fase cautelare non è la sede appropriata per valutazioni che richiedono un approfondimento istruttorio e argomentativo completo.

Il TAR ha infine compensato le spese della fase cautelare, in considerazione della natura della controversia e della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con statuizione sulla decorrenza degli effetti dell’ordinanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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