Accesso agli atti e inesistenza del documento: il TAR Lazio su trasparenza e legittimazione (TAR Lazio n. 14474 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso agli atti è infondata quando i documenti richiesti risultino inesistenti in rerum natura, non potendo l’istante limitarsi ad elencare genericamente atti “possibili” senza indicarli con precisione. La volontà procedimentale dell’amministrazione si ipostatizza in un unico atto formale, non essendo configurabile una frammentazione del momento volitivo in una pluralità di documenti. Inoltre, la mera aspirazione all’ottenimento di una sede di servizio non costituisce posizione giuridica differenziata legittimante l’accesso ai documenti programmatici delle assunzioni, ove manchi un collegamento specifico con la procedura contestata.
Il Fatto
Il ricorrente, funzionario tecnico del Ministero della giustizia, impugnava il diniego parziale di accesso agli atti relativi alla procedura di ricostruzione del rapporto di lavoro di un collega. Questi, dopo essere risultato idoneo non vincitore in un concorso, era stato nominato e successivamente si era dimesso, per poi essere riammesso in servizio, a seguito di specifica istanza, proprio nella sede di servizio alla quale il ricorrente aspirava.
Secondo il ricorrente, tale procedura sarebbe stata anomala e avrebbe eluso le ordinarie procedure di mobilità, precludendogli la possibilità di trasferimento e l’esercizio del diritto di precedenza ex art. 33 della legge n. 104/1992. Il ricorso, originariamente proposto dinanzi al TAR Campania, era stato riassunto dinanzi al TAR Lazio a seguito di declinatoria di competenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto la domanda, rilevando che non vi era stato alcun trasferimento in senso giuridico del controinteressato. La procedura contestata non presupponeva l’esistenza di atti amministrativi di modifica delle piante organiche o di ricognizione delle vacanze, trattandosi di una decisione di ricostituzione di rapporti di lavoro già esistenti.
La volontà dell’amministrazione di accogliere l’istanza di ricostruzione si è manifestata in un unico atto formale, ossia l’inoltro della richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale atto, unitamente ai suoi prodromi, era già stato reso disponibile al ricorrente. La richiesta di ostensione, invece, postulava una frammentazione del momento volitivo in una pluralità di documenti inesistenti, non potendo l’interessato indicarli con precisione.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che, anche a voler ammettere l’esistenza di atti relativi alla programmazione delle assunzioni, difetterebbe la legittimazione del ricorrente, mancando una posizione giuridica differenziata che lo colleghi specificamente a quei documenti. La mera aspirazione all’assegnazione della sede non è sufficiente a fondare un diritto di accesso, risultando gli atti ostesi pienamente satisfattivi dell’interesse conoscitivo.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite stante la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.