Esecuzione del giudicato sulla Carta docente dopo l’inerzia del Ministero (TAR Emilia-Romagna n. 78 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato, proposto ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., è ammissibile quando il giudicato del giudice ordinario sia rimasto ineseguito e risulti decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, per l’adempimento delle Amministrazioni dello Stato. La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione debitrice è idonea a far decorrere tale termine. L’inerzia dell’Amministrazione, non costituitasi e non contestante l’omesso adempimento, integra i presupposti per l’ottemperanza e per la nomina di un commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 382/2023 del 21 giugno 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con tale pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire alla docente, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 2.000,00.
La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la regolare notifica e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 13 dicembre 2024. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. sussistono. Dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’Amministrazione, non costituitasi, emerge l’omesso adempimento del giudicato del giudice ordinario.
Il Tribunale verifica inoltre che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 13 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
Sul punto la decisione richiama una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024, che confermano l’idoneità della notifica al domicilio digitale a far decorrere il termine di esecuzione.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente delegato, che provvederà entro i successivi sessanta giorni.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.