Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario per la Carta docente: il TAR accoglie (TAR Veneto n. 1674 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che riconosca al docente il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è titolo idoneo per l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato. In caso di accoglimento, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere all’accredito della somma nel termine assegnato e può nominare sin da ora un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, mentre la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa quando l’attitudine degli interessi di mora sulla somma dovuta sia idonea a compensare il danno da ritardo.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 2.000,00.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Veneto, deducendo l’inadempimento del Ministero. L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda sulla base della dichiarazione rilasciata dal competente ufficio e l’avvenuta notifica della sentenza al Ministero con il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996.
Il Collegio ha quindi rilevato che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che prevede tale azione proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, atteso che l’Amministrazione intimata, non costituendosi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di procedere all’accredito sul portafoglio “Carta docente” della somma di euro 2.000,00 per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin da ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza della parte ricorrente provvedendo direttamente o tramite funzionario delegato nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il TAR ha invece escluso la condanna alla cd. penalità di mora, ritenendo l’attitudine degli interessi di mora sulla somma dovuta a compensare il danno da ritardo. Le spese di giudizio hanno seguito la soccombenza.
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Nota della Redazione
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