Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Emilia-Romagna n. 79 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione, che ne costituisce valido indirizzo ai fini dell’esecuzione. L’inerzia serbata oltre tale termine, non contestata e non giustificata dall’Amministrazione neppure costituitasi, integra il presupposto per l’accoglimento della domanda di esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Piacenza, con cui era stato riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in motivazione, nonché la condanna dell’Amministrazione a metterla a disposizione o a fornire strumento equipollente.
Deduce il ricorrente che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur avendo ricevuto regolare notifica della sentenza e malgrado il suo passaggio in giudicato, non ha dato esecuzione alla pronuncia. A comprova del giudicato è stata prodotta apposita certificazione della Cancelleria del Tribunale. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la domanda è proposta ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. La verifica dei presupposti del rimedio di ottemperanza si fonda su quanto addotto e documentato dal ricorrente e sulla mancata contestazione dell’omesso adempimento.
Poiché l’Amministrazione non si è costituita, l’omesso adempimento non risulta contestato. Il Collegio ne desume la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale previsto dall’art. 112 e segg. cod. proc. amm..
Il Tribunale accerta inoltre che è decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato come domicilio digitale del Ministero, ritenuto idoneo allo scopo.
Sul punto il Collegio richiama un orientamento conforme, citando, tra le altre, pronunce del TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, del TAR Umbria n. 370 del 2025 e del TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i successivi sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è liquidato alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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