Notifica dell’ordine di demolizione e nuovi accertamenti di inottemperanza (TAR Campania n. 988 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa notificazione dell’ordinanza di demolizione a tutti i comproprietari non costituisce vizio di legittimità dell’atto, ma determina soltanto l’inefficacia dell’ingiunzione nei confronti dei soggetti non raggiunti dalla notifica, i quali possono far valere le proprie ragioni dal momento della piena conoscenza dell’ordine. Ne deriva che l’accertamento di inottemperanza successivo è legittimo quando il comproprietario abbia avuto piena conoscenza dell’ordinanza presupposta, l’abbia impugnata in via autonoma e le relative censure siano state respinte con statuizione passata in giudicato. In tal caso non è configurabile la lesione del diritto di difesa rispetto al nuovo accertamento, né è necessaria la rinnovazione o la rinotificazione dell’ordinanza demolitoria, già conosciuta, contestata e giudicata legittima. L’accertamento di inottemperanza assume natura vincolata e non richiede una nuova comparazione degli interessi né una rivalutazione della legittimità dell’ordine presupposto.

Il Fatto

Due comproprietari di un immobile hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha accertato la mancata ottemperanza a un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. L’ingiunzione risale al 2016 e riguarda opere eseguite in assenza di titolo, tra cui una tettoia già oggetto di una precedente ordinanza e ulteriori manufatti accertati nel corso di un sopralluogo.

Un primo accertamento di inottemperanza era stato annullato dal Tribunale per la mancata notifica dell’ordinanza alla comproprietaria, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. La stessa sentenza aveva però respinto le censure della comproprietaria avverso l’ordinanza di demolizione, confermandone la legittimità: decisione non appellata e passata in giudicato. Il Comune ha quindi adottato un nuovo accertamento, notificato a entrambi i comproprietari, che è stato impugnato con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale delimita anzitutto l’oggetto del giudizio. L’ordinanza di demolizione non è più sindacabile, né in via diretta né in via mediata, perché già impugnata dalla comproprietaria e confermata con statuizione passata in giudicato. Il controllo deve quindi riguardare soltanto la legittimità del nuovo accertamento, verificando la coerenza con la precedente sentenza e con i presupposti non più contestabili dell’ordine demolitorio.

Il Collegio richiama il principio, espresso anche da Cons. Stato, sez. VI, n. 998 del 2022, secondo cui l’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione a tutti i comproprietari non è vizio di legittimità dell’atto, ma incide solo sull’efficacia del provvedimento nei confronti dei soggetti non raggiunti, che possono far valere le proprie ragioni dalla piena conoscenza dell’ingiunzione. Nella stessa direzione le pronunce di TAR Campania, Napoli, n. 3594 del 2023 e n. 1771 del 2022, valorizzate dalla precedente decisione.

Nel caso concreto, la piena conoscenza dell’ordinanza da parte della comproprietaria è comprovata dall’averla impugnata in via autonoma, articolando plurime censure di legittimità, tutte esaminate e respinte nel merito. Il diritto di difesa è stato quindi in concreto esercitato e non è configurabile la lesione dell’art. 24 Cost. prospettata rispetto al nuovo accertamento.

Il Tribunale esclude poi che il Comune dovesse rinnovare la notificazione dell’ordinanza prima di adottare il nuovo accertamento. La rinnovazione avrebbe avuto funzione meramente reiterativa, essendo l’ordinanza già conosciuta, contestata e giudicata legittima; la precedente sentenza non aveva imposto la riedizione o la rinotificazione dell’ordine, ma annullato il primo accertamento con salvezza degli ulteriori provvedimenti.

Quanto alla possibilità di presentare istanza di accertamento di conformità, la doglianza resta generica: non è allegata la doppia conformità delle opere né la loro concreta sanabilità, e la comproprietaria non risulta aver presentato alcuna istanza di sanatoria prima del nuovo accertamento. È infine insussistente il dedotto difetto di istruttoria: il provvedimento richiama l’ordinanza, il precedente accertamento e l’assenza di titoli sananti o di provvedimenti sospensivi, mentre i ricorrenti non allegano la demolizione delle opere né un titolo edilizio idoneo a superare l’ordine di ripristino. Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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