Esecuzione del giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 88 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia accertato il diritto del docente a fruire della carta docente per gli anni scolastici non coperti dalla disciplina di riferimento. L’art. 112 cod. proc. amm. e l’art. 114 cod. proc. amm. consentono al giudice di ordinare all’Amministrazione l’adempimento, di assegnare un termine e di nominare sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La scadenza del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) integra il presupposto dell’inadempimento. È inoltre applicabile la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali maturati sul credito accertato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1004/2024 del 19 dicembre 2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con tale pronuncia era stato accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di Euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 11 aprile 2025. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per ogni ulteriore violazione o ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza, alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, non costituitasi in giudizio. Il quadro probatorio ha confermato l’inerzia del Ministero rispetto al giudicato del giudice del lavoro.

Il Tribunale ha inoltre verificato la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato. Tale termine decorreva dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 3 febbraio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.

In accoglimento della domanda, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Ha poi nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, per il caso di ulteriore inottemperanza, con intervento entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura della ricorrente.

Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Ha inoltre accolto la domanda di condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, dal giorno della notificazione della sentenza a quello dell’adempimento spontaneo o, in mancanza, dell’esecuzione in via sostitutiva da parte del commissario.

Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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