Esecuzione del giudicato sulla Carta del docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 590 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sopravvenuta inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La mancata esecuzione di una sentenza che ha accertato il diritto alla Carta elettronica del docente integra gli estremi dell’inottemperanza, quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato e non risulta contestata l’omissione. Il termine di esecuzione decorre dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. È dovuta la penalità di mora nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina del commissario.

Il Fatto

Con separati ricorsi i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del giudice del lavoro. La prima, emessa dal Tribunale di Verbania, ha accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente per più anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo nominale di € 2.000. La seconda, emessa dal Tribunale di Torino, ha accertato il diritto al beneficio di € 500,00 annui per due anni scolastici, con condanna al pagamento di € 1.000.

Entrambe le sentenze sono state notificate e sono passate in giudicato. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause, riunite per l’identità delle questioni, sono state trattenute in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che per ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificate mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione dei ricorsi era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sull’omissione dell’amministrazione. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione ai titoli entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.

Quanto al compenso commissariale, le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, con la conseguenza che il compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. È accolta la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali, con dies a quo nella notificazione della sentenza e dies ad quem nell’adempimento spontaneo o nell’efficacia della nomina del commissario.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, secondo la Tabella n. 21 del DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione e ridotte per la marcata serialità della controversia e per la difficoltà operativa dell’amministrazione nell’esecuzione dei titoli. Si provvede alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. I fascicoli sono trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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