La revoca dell’accreditamento come sanzione sostanzialmente punitiva e il sindacato pieno del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 13796 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’accreditamento di un organismo di ispezione, per la sua gravità e il suo carattere afflittivo-interdittivo, presenta i caratteri della sanzione sostanzialmente punitiva, sicché il sindacato giurisdizionale su di essa deve essere pieno, esteso alla verifica in fatto e in diritto della fondatezza della pretesa punitiva. L’eventuale deficit di contraddittorio endoprocedimentale sulla specifica prospettiva della revoca non invalida il provvedimento, essendo integralmente compensato dalla piena cognizione giurisdizionale. Il potere sanzionatorio dell’ente accreditante è esercitato legittimamente in via diretta – senza previo piano di azioni correttive – in presenza di un “caso critico” qualificato da condotte non collaborative reiterate e strutturali, che ledono il presupposto fiduciario del rapporto di accreditamento. Il legittimo affidamento al rinnovo dell’accreditamento non può garantire l’impunità per condotte ulteriori e peggiorative, e la sanzione massima è proporzionata se valutata nella dimensione temporale e cumulativa della condotta.
Il Fatto
Un consorzio operante come organismo di ispezione accreditato per le verifiche periodiche sui contatori del gas impugnava una serie di provvedimenti dell’ente di accreditamento, culminati nella revoca totale dell’accreditamento deliberata nel gennaio 2026. La vicenda traeva origine da osservazioni e contestazioni formulate dall’ente accreditante a seguito di verifiche ispettive avviate nel 2020, che avevano condotto dapprima alla sospensione temporanea dell’accreditamento e poi a provvedimenti di riduzione dello scopo e di parziale divieto di prosecuzione dell’attività, adottati anche dall’ente camerale competente per le SCIA presentate dal consorzio. Questo ultimo aveva proposto un primo ricorso, poi integrato da motivi aggiunti avverso l’esito del riesame interno, e infine avverso la delibera di revoca integrale, adottata all’esito di ulteriori verifiche ispettive svolte nel 2023 e 2024 che avevano evidenziato nuove non conformità e carenze di collaborazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. In primo luogo, ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata audizione da parte dell’ente camerale prima dell’adozione del divieto di prosecuzione: trattandosi di atto di contenuto vincolato, il cui dispositivo è integralmente predeterminato dalla comunicazione dell’ente accreditante, l’omessa audizione non produce effetti invalidanti, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, essendo stato il contraddittorio sostanziale già pienamente svolto nella sede procedimentale a monte.
Quanto al procedimento dinanzi alla Commissione di Appello dell’ente, il Collegio ha escluso che l’esperto tecnico nominato debba essere assistito dalle garanzie proprie del perito giudiziario, trattandosi di un rimedio amministrativo endoprocedimentale e nongiurisdizionale. Ha inoltre respinto la tesi del conflitto di interessi derivante dal rapporto di subordinazione dell’esperto con un componente dell’organo decidente, ritenendo che la subordinazione organizzativa sia cosa diversa dall’interesse personale sull’esito della pratica. La motivazione per relationem alla relazione tecnica è stata infine ritenuta legittima, essendo l’atto conoscibile e le osservazioni della ricorrente valutate.
Sulla revoca totale, il Collegio ha richiamato il par. 1.5.1.5, lettera c), del Regolamento RG-01, che prevede la sottoposizione diretta della pratica alla struttura apicale in presenza di un “caso critico”, senza necessità di preventivo piano di azioni correttive. Ha ricostruito la condotta del ricorrente come una resistenza passiva reiterata e strutturale agli obblighi di correttezza, trasparenza e collaborazione, culminata nell’invio della documentazione solo a ridosso della seduta decisoria. Tali condotte, valutate nella loro dimensione cumulativa e temporale e nel contesto di un rapporto già compromesso da precedenti vicende sanzionatorie passate in giudicato, hanno reso proporzionata la revoca rispetto a misure intermedie.
Il Collegio ha infine escluso la violazione del legittimo affidamento, derivando il rinnovo del 2022 da un contesto già limitativo, e ha ritenuto compensato l’eventuale deficit di contraddittorio sulla specifica prospettiva della revoca dalla piena cognizione giurisdizionale, esercitata senza limiti cognitivi in fatto e in diritto, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU per le sanzioni sostanzialmente punitive.
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Nota della Redazione
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