Condono edilizio e onere probatorio della preesistenza (TAR Lazio n. 4008 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, grava sul privato che chiede la sanatoria l’onere di dimostrare rigorosamente lo stato della preesistenza, in applicazione del principio di cui all’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. Le opere presentate per il condono che risultino prive di destinazione residenziale e che si configurino come nuova costruzione non sono sanabili ai sensi del d.l. n. 269/2003, ove manchi la prova del manufatto originario. L’amministrazione, trattandosi di provvedimenti vincolati, non ha l’onere di confutare puntualmente ogni osservazione del privato, purché la motivazione risulti diffusa e completa sugli elementi essenziali della vicenda.

Il Fatto

La ricorrente impugnava due dinieghi di condono edilizio, aventi ad oggetto la realizzazione sine titulo di altrettanti locali deposito/magazzino, ciascuno della superficie di 100 mq.

L’amministrazione aveva respinto le istanze, ritenendo che le opere costituissero nuove costruzioni non sanabili, in quanto le foto aeree del 1985 e del 1994 non mostravano alcun manufatto sul lotto, escludendo la preesistenza della tettoia che, secondo la ricorrente, sarebbe stata realizzata nel 1979 e successivamente tamponata. La ricorrente deduceva di essere titolare di una concessione in sanatoria del 2002 per la tettoia e che i manufatti sarebbero qualificabili come pertinenze dell’immobile principale, con mero cambio di destinazione d’uso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, esaminando distintamente i due motivi. Quanto al primo, ha ribadito che incombe sul privato l’onere di fornire la prova dello stato legittimo dei luoghi, non potendo l’amministrazione materialmente accertare la situazione pregressa all’interno del proprio territorio. La ricorrente, pur allegando la preesistenza della tettoia, non aveva contestato efficacemente le risultanze delle foto aeree e dell’istruttoria, né dimostrato l’esistenza del manufatto originario.

In assenza di tale prova, le opere richieste in sanatoria dovevano qualificarsi come nuova costruzione, tipologia non ammessa al condono di cui al d.l. n. 269/2003 se priva di destinazione residenziale. La circostanza che i locali fossero posti a servizio di un complesso residenziale non ne mutava la natura, trattandosi di interventi a completamento di un immobile che non assumevano autonoma destinazione abitativa.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990, evidenziando che l’amministrazione, in presenza di provvedimenti vincolati, non è tenuta a confutare ogni argomentazione del privato. Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati risultavano diffusamente motivati con riferimento agli elementi centrali della controversia, quali la mancanza della preesistenza e la qualificazione delle opere come nuova costruzione.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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